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Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 14 pagine

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l’importanza dell’integrazione e le offerte di corsi d’integrazione e di lingua. Per questo motivo i Comuni devono essere coinvolti, ove necessario, nello scambio di esperienze e informazioni (capoverso 2).

Art. 9 Interlocutori cantonali per le questioni inerenti all’integrazione e coordinamento intercantonale

Il coordinamento verticale garantisce lo scambio di esperienze tra la Confederazione e i Cantoni nonché i Comuni, tra cui in particolare le città più grandi. A tal fine i Cantoni designano per l’UFM un interlocutore per le questioni inerenti all’integrazione. In questo modo s’intendono semplificare i contatti tra la Confederazione e i Cantoni. Ciò consente anche un maggiore coinvolgimento dei Cantoni e delle città più grandi nell’attuazione del programma di promozione dell’integrazione della Confederazione. Infatti già attualmente la decisione dell’UFM concernente il finanziamento del progetto in alcuni ambiti chiave si basa su una raccomandazione dei Cantoni (cfr. le spiegazioni all’art. 14).

L’avamprogetto di ordinanza non prescrive ai Cantoni la struttura dei servizi che fungono da interlocutori cantonali. Nelle sue decisioni del 5 giugno 2003, la Conferenza tripartita degli agglomerati (CTA) ha raccomandato ai Cantoni, alle città e ai Comuni di affidare un ruolo centrale in seno alle rispettive amministrazioni ai servizi che fungono da interlocutori per le questioni inerenti all’integrazione e di garantire loro un collegamento interdipartimentale ottimale. Nei Cantoni più grandi sono oggi spesso coinvolte fino a tre autorità diverse (delegati all’integrazione, coordinatori in materia di rifugiati e d’asilo) nell’attuazione delle misure d’integrazione per gli stranieri, le persone ammesse provvisoriamente e i rifugiati.

Per garantire il coordinamento globale nell’ambito dell’integrazione, i servizi che fungono da interlocutori cantonali devono informare la Confederazione circa le misure rilevanti per l’integrazione adottate nel loro Cantone, i servizi competenti e la loro prassi (p.es. misure delle autorità preposte al mercato del lavoro, classi d’integrazione delle autorità preposte alla formazione professionale o delle scuole professionali, misure nelle scuole ecc.). L’informazione concerne anche l’utilizzazione dei contributi versati dalla Confederazione e l’efficacia delle misure promosse.

Le autorità cantonali competenti (in particolari i coordinatori in materia di asilo e di rifugiati, le autorità preposte al mercato del lavoro e i delegati all’integrazione) si accordano sulle misure d’integrazione e garantiscono il coordinamento intercantonale. Ciò permette di evitare sovrapposizioni nel finanziamento e nelle strutture (cpv. 3).

Art. 10 Informazione

La disposizione concretizza l’articolo 56 LStr. Gli stranieri devono sapere cos’è necessario fare per integrarsi con successo in Svizzera e cosa si attendono da loro le autorità e la società che li accoglie. Un’informazione oggettiva sulla migrazione migliora la disponibilità di accogliere gli stranieri, anch’essa necessaria ai fini dell’integrazione.

Il compito di informare deve essere assolto dalle autorità federali competenti, in particolare anche dalla Commissione federale della migrazione5, nonché dalle autorità canto-

5 Il futuro nome della Commissione non è ancora stato deciso.