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Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 14 pagine
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- disposizioni generali (art. 1-3);
- contributo e obblighi degli stranieri (art. 4-7);
- compiti della Confederazione e dei Cantoni (art. 8-10);
- contributi finanziari (art. 11-20);
- Commissione (art. 21-28);
- disposizioni finali (art. 29 e 30).
Il rapporto sull’integrazione dell’Ufficio federale della migrazione (UFM), pubblicato nel luglio 2006, giunge alla conclusione che le misure d’integrazione nel settore della formazione e del lavoro devono essere intensificate, mentre quelle nel settore dell’integrazione sociale (convivenza nei comuni, comunicazione e lingua) devono essere indirizzate maggiormente a determinati gruppi e in particolare ai giovani.
Il presente avamprogetto di ordinanza tiene conto anche di queste conclusioni e pertanto delle più recenti conoscenze nel settore dell’integrazione.
Il 31 gennaio 2007 il Consiglio federale ha discusso la fusione della Commissione federale degli stranieri (CFS) e della Commissione federale dei rifugiati (CFR), decidendo di fondere le due commissioni e stabilendo la suddivisione dei compiti nell’ambito della promozione dell’integrazione tra l’UFM e la Commissione. Il presente avamprogetto di ordinanza tiene conto di tale decisione.
2. Osservazioni in merito ai singoli articoli
Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1 Oggetto
L’oggetto dell’ordinanza è definire i principi e gli obiettivi dell’integrazione degli stranieri. Essa esplica il contributo degli stranieri all’integrazione. Inoltre definisce i compiti delle autorità federali (UFM) e della nuova Commissione federale della migrazione1 (Commissione) e disciplina il coordinamento dell’integrazione a livello orizzontale e verticale. Infine disciplina la procedura e le condizioni per i contributi finanziari della Confederazione nel settore dell’integrazione.
Art. 2 Principi e obiettivi
Il presente articolo precisa le disposizioni programmatiche della LStr (in particolare gli art. 4 e 53 LStr) e ribadisce i principi e gli obiettivi dell’integrazione. L’integrazione deve avvenire in primo luogo attraverso le strutture ordinarie. Di queste fanno parte ad esempio la scuola e l’ambito della formazione, il mondo del lavoro, le istituzioni della sicurezza sociale (in particolare il servizio di collocamento e le misure di formazione e d’occupazione orientate al mercato del lavoro nel quadro dell’assicurazione contro la disoccupazione) e la sanità. Secondo l’articolo 53 capoverso 5 LStr devono collaborare nel settore dell’integrazione sia i servizi statali competenti sia i servizi privati. Poiché la promozione dell’integrazione è un compito statale, in virtù dell’articolo 53 capoverso 1 LStr i servizi statali competenti devono adempiere compiti particolari nella promozione dell’integrazione2. È ad esempio compito delle autorità in materia di assicurazione
1 Il futuro nome della Commissione non è ancora stato deciso.
2 Il rapporto sull’integrazione dell’UFM del luglio 2006 evidenzia le competenze e le misure per la promozione dell’integrazione esistenti all’interno delle strutture ordinarie.