Avamprogetto OEAE
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 5 pagine
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Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri
Art. 5 Organizzazione della partenza
(art. 71 lett. b LStr)
Art. 6 Collaborazione con il DFAE
(art. 71a lett. c LStr)
Art. 11 cpv. 2
2 L’Ufficio federale può concludere con le competenti autorità degli aeroporti di Zurigo-Kloten e Ginevra-Cointrin o con terzi convenzioni relative alla gestione dell'infrastruttura all'aeroporto. Le prestazioni fornite dalla competente autorità all’aeroporto e da terzi su mandato dell’Ufficio federale sono conteggiate direttamente con quest’ultimo.
Art. 15 cpv. 1, 2 (nuovo) e 3 (abrogato)
1 Se è ordinata la carcerazione giusta gli articoli 75–78 LStr, a partire da una durata dell’arresto di dodici ore è versato un importo forfettario di xxx franchi per giorno5.
2 L'Ufficio federale può concludere con le autorità giudiziarie e le autorità preposte alla sicurezza dei Cantoni convenzioni amministrative concernenti l'esecuzione della carcerazione giusta l'articolo 76 capoverso 1 lettera b numero 5 LStr. L'indennizzo finanziario è retto dal capoverso 1.
3
Abrogato
Titolo precedente l'art. 15a
Sezione 1a: Rilevamento di dati nel contesto delle misure coercitive
Art. 15a
Abrogato
Art. 15b
Abrogato
Art. 15c
Abrogato
5 L'ammontare dell'importo forfettario è tuttora oggetto di trattative con le conferenze interessate (CCDGP e CDAS). I Cantoni saranno informati dei risultati e invitati a prendere posizione in merito.