Avamprogetto OEAE
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 5 pagine
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Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri
Art. 26a (nuovo) Estinzione dell'ammissione provvisoria
L'ammissione provvisoria si estingue giusta l'articolo 84 capoverso 4 LStr, al momento della partenza definitiva dalla Svizzera. La partenza è considerata definitiva segnatamente qualora lo straniero ammesso provvisoriamente:
a. deposita una domanda d'asilo in un altro Stato;
b. ottiene un regolamento del soggiorno in un altro Stato;
c. soggiorna per oltre trenta giorni all'estero senza essere in possesso di un visto di ritorno giusta l'articolo 5 dell'ordinanza del 27 ottobre 20046 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri;
d. è tornato al Paese d'origine o di provenienza senza essere in possesso di un visto di ritorno giusta l'articolo 5 dell'ordinanza del 27 ottobre 20047 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri;
e. si sofferma all'estero oltre la durata di validità del visto di ritorno giusta l'articolo 5 dell'ordinanza del 27 ottobre 20048 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri;
f. notifica la propria partenza e lascia il Paese.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.
... In nome del Consiglio federale svizzero
La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz