Avamprogetto OEAE

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 5 pagine

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Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri

Art. 15d

Abrogato

Art. 15e Rilevamento di dati

(art. 73, 75-78 LStr)

Le autorità cantonali competenti in materia di stranieri trasmettono all’Ufficio federale i seguenti dati relativi all’ordine di carcerazione giusta gli articoli 73, 75-78 LStr nei settori dell’asilo e degli stranieri:

a. il numero degli ordini di carcerazione e la durata della carcerazione nei singoli casi;

b. il numero dei rinvii;

c. il numero dei rilasci in libertà;

d. la cittadinanza delle persone incarcerate;

e. il sesso e l'età delle persone incarcerate.

Art. 16 Competenza

L’Ufficio federale dispone l’ammissione provvisoria e la esegue nella misura in cui la LStr non ne attribuisca la competenza ai Cantoni.

Art. 17 cpv. 1, cpv. 2 secondo periodo

1 Se l’Ufficio federale ha deciso in merito all’asilo e all’allontanamento, le autorità cantonali competenti possono proporre l’ammissione provvisoria solo se l’esecuzione dell’allontanamento risulta impossibile.

2 ... . Se con il proprio comportamento lo straniero rende impossibile l'esecuzione dell’allontanamento, non si dispone un’ammissione provvisoria.

Art. 18 Rifugiati ammessi provvisoriamente

Per lo statuto dei rifugiati ammessi provvisoriamente e gli standard dell'aiuto sociale si applicano le condizioni valide per i rifugiati cui la Svizzera ha concesso asilo.

Art. 19

Abrogato