Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/35: Revisione totale dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) · 15 pagine

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Rapporto esplicativo sulla revisione totale ORC11

− istituti di diritto pubblico: gli istituti di diritto pubblico devono essere iscritti nel

registro di commercio se esercitano un’impresa in forma commerciale. Il diritto pubblico può inoltre rendere obbligatoria l’iscrizione. Il vigente diritto non disciplina tuttavia né la notificazione, né i documenti giustificativi, né il contenuto dell’iscrizione. E questo porta a una prassi diversa da Cantone e Cantone;

La nuova ordinanza sul registro di commercio colma tale lacuna e regola le modalità dell’iscrizione di istituti di diritto privato in analogia con le disposizioni applicabili agli enti giuridici di diritto privato (art. 129 segg. ap-ORC).

3.11 Società a garanzia limitata: trasferimento di quote sociali

Secondo il diritto vigente, la cessione di quote sociali deve essere oggetto di un atto pubblico. Il cambiamento di soci deve essere notificato ai fini dell’iscrizione nel registro di commercio. Secondo la prassi, come documenti giustificativi devono in particolare essere presentati gli atti pubblici riguardanti la cessione di quote sociali ed eventualmente il documento che prova che i soci approvano il trasferimento. Il ricorso a una persona abilitata ad allestire atti pubblici permette di garantire che il cambiamento di soci sarà notificato ai fini dell’iscrizione nel registro di commercio.

Il nuovo diritto sulle società a garanzia limitata rinuncia all’esigenza dell’atto pubblico e ritiene che sia sufficiente un contratto di cessione scritto. Ne consegue un certo rischio che gli interessati non notifichino le modifiche dell’effettivo dei soci all’ufficio del registro di commercio e che più tardi non siano più in grado di provare il trasferimento delle quote sociali.

La finalità della norma sull’iscrizione dei soci nel registro di commercio è garantire nella massima misura possibile la certezza del diritto per quanto concerne la proprietà delle quote sociali. In proposito l’avamprogetto prevede i punti seguenti (cfr. art. 105 ap-ORC):

- conformemente all’articolo 781 numero 4 CO nel registro di commercio va fra

l’altro iscritto il nome di ogni socio, fatto che ha la sua importanza soprattutto nel caso di versamenti suppletivi obbligatori;

- la società deve notificare per l’iscrizione nel registro di commercio ogni cam-

biamento nel suo effettivo. A titolo di documento giustificativo deve presentare il contratto di trasferimento delle quote sociali ed eventualmente il documento che prova che l’assemblea dei soci ha approvato la cessione;

- l’ufficio del registro di commercio non può iscrivere cambiamenti concernenti i

soci se l’acquisto delle quote sociali non può essere documentato senza interruzione. Questo è importante, poiché il trasferimento di quote sociali non conforme alle esigenze legali – segnatamente per quanto concerne le prescrizioni formali – non ha effetto giuridico.

3.12 Società cooperative: elenco dei soci tenuti a versamenti suppletivi

Il diritto vigente esige che le società cooperative i cui soci, in virtù dello statuto, sono personalmente responsabili o tenuti a versamenti suppletivi forniscano all’ufficio del registro di commercio un elenco dei soci tenuti a tali versamenti. L’ufficio del registro di commercio assicura l’aggiornamento del repertorio pubblico (art. 94 seg. ORC). Questo porta a un notevole onere e per giunta costituisce un doppione, poiché contemporaneamente l’amministrazione della società coo-