Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/35: Revisione totale dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) · 15 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo sulla revisione totale ORC9
Le autorità del registro di commercio svolgono un ruolo di primo piano nell’attuazione delle nuove regole sull’obbligo della revisione. Devono infatti verificare che gli enti giuridici abbiano designato un ufficio di revisione. Devono inoltre assicurarsi che l’ufficio di revisione notificato per l’iscrizione disponga della necessaria abilitazione dell’Autorità federale di sorveglianza dei revisori. Se tali esigenze legali non sono adempite, gli uffici del registro di commercio devono proporre al tribunale di prendere le necessarie misure (art. 731b in combinato disposto con l’art. 941a cpv. 1 n-CO). L’imposizione da parte degli uffici del registro di commercio dell’obbligo legale della revisione è di primaria importanza: siccome sotto il regime del diritto sulle società anonime, che risale al 1936, l’ufficio di revisione non veniva iscritto nel registro di commercio, nella prassi l’obbligo di revisione contemplato da tale diritto rimase spesso lettera morta.
Le linee direttrici della nuova disciplina a livello d’ordinanza sono le seguenti (art. 85 seg. ap-ORC):
- un ufficio di revisione è iscritto unicamente se esegue una delle opzioni legali
di revisione. Gli uffici di revisione che hanno scelto di praticare un modo di revisione che non soddisfa le esigenze legali (opting-down) non possono essere iscritte, perché altrimenti terzi potrebbero essere tratti in inganno sull’effettiva portata della revisione;
- come ufficio di revisione possono essere iscritti soltanto revisori che dispon-
gono dell’abilitazione dell’Autorità federale di sorveglianza dei revisori. L’ufficio del registro di commercio verifica l’abilitazione consultando il registro dell’Autorità federale di sorveglianza dei revisori (cfr. art. 15 cpv. 2 LSR; FF 2005 6529);
- se un ente giuridico rinuncia alla revisione ordinaria o limitata (opting-out),
deve notificare il fatto ai fini dell’iscrizione nel registro di commercio. Alla notificazione va allegata una dichiarazione dalla quale risulta che le condizioni per la rinuncia a una revisione legale sono soddisfatte. Alla dichiarazione vanno a loro volta allegate copie dei documenti determinanti come i conti economici e i bilanci. Tali documenti sono tuttavia esclusi dalla pubblicità del registro di commercio e sono archiviati separatamente. Siccome la dichiarazione non può che rispecchiare la situazione di fatto in un determinato momento, l’ufficio del registro di commercio può in ogni momento esigere il rinnovo della dichiarazione, senza essere vincolato a particolari condizioni. È per altro permesso consegnare una tale dichiarazione già al momento della costituzione;
- nel registro di commercio è iscritto soltanto l’ufficio di revisione. Né l’opzione
di revisione né il tipo di ufficio di revisione sono registrati; si tratta, infatti, di indicazioni che cambiano spesso e di cui non è possibile assicurare un continuo aggiornamento. L’avamprogetto rinuncia pertanto alla pubblicazione dell’opzione di revisione e del tipo di ufficio di revisione, per non correre il rischio che terzi siano indotti in errore da informazioni non aggiornate. Ne risultano formalità ridotte per le imprese iscritte nel registro;
- l’attuazione delle nuove regole sull’obbligo della revisione deve essere assi-
curata anche per gli uffici di revisione già iscritti nel registro di commercio. In particolare si tratta di garantire che i 200 000-250 000 uffici di revisione iscritti adempiano le condizioni di abilitazione. A tal fine occorrono disposizioni transitorie. Nell’avamprogetto sono dunque previste regole atte a creare il quadro giuridico per l’attuazione delle misure necessarie. In base ad esse, l’UFRC