Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/35: Revisione totale dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) · 15 pagine
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Rapporto esplicativo sulla revisione totale ORC7
v’è un altro trasferimento di competenza per quanto riguarda i rimedi giuridici contro le decisioni della autorità cantonali in materia di registro di commercio. Finora è l’UFG ad avere diritto di ricorrere al Tribunale federale e di avvalersi dei rimedi giuridici cantonali contro le decisioni delle autorità cantonali di vigilanza. Tale ripartizione delle competenze non è del tutto coerente perché, nell’ambito dell’approvazione delle iscrizioni, l’UFRC è a volte chiamato a pronunciarsi sugli stessi punti giuridici che l’UFG. Appare quindi più coerente concentrare tutte le competenze relative all’alta vigilanza nelle mani di un unico organo. Di conseguenza nell’avamprogetto si propone di trasferire direttamente all’UFRC la competenza di ricorrere contro le decisioni dei tribunali cantonali in materia di registro di commercio (cfr. art. 111 cpv. 1 e 2 LTF; RS 173.110).
Nell’avamprogetto è parimenti previsto che l’UFRC (e non più l’UFG) possa impugnare direttamente davanti al Tribunale federale per la via del ricorso in materia civile le decisioni del Tribunale federale amministrativo in materia di registro di commercio (art. 76 cpv. 2 in combinato disposto con l’art. 72 cpv. 2 lett. b LTF). Tale nuovo ordinamento di competenze è esplicitamente sancito nell’avamprogetto (art 9 cpv. 2 lett. e ap-ORC).
3.8 Documenti giustificativi e contenuto delle iscrizioni
Nell’allegato della revisione del diritto della società a garanzia limitata, il legislatore ha proceduto a una modifica fondamentale delle disposizioni relative al registro di commercio: i documenti giustificativi, il contenuto minimo di alcuni di essi e il contenuto delle iscrizioni non saranno più disciplinati nel CO. Le pertinenti disposizioni della vigente legge (art. 554, 602, 641, 781 e 836 CO) sono pertanto abrogate e nell’articolo 929 n-CO il Consiglio federale è incaricato di emanare corrispondenti disposizioni esecutive a livello d’ordinanza.
Il trasferimento di dette disposizioni dal livello di legge a quello d’ordinanza permetterà di effettuare più celermente le modifiche che risulteranno necessarie, fatto che assicura una maggiore flessibilità per adeguare il diritto al rapido evolvere in atto in questo campo.
Il nuovo articolo 929 n-CO ha notevoli ripercussioni sul tenore dell’ordinanza sul registro di commercio. Per ogni forma giuridica di società sono proposte prescrizioni particolareggiate sui documenti giustificativi (e il loro contenuto) e sulle iscrizioni da riportare nel registro di commercio. Grazie a liste di controllo esaustive la preparazione delle iscrizioni nel registro di commercio sarà facilitata, la prassi unificata e la certezza del diritto migliorata.
Per quanto riguarda i documenti giustificativi, l’avamprogetto prevede ulteriori innovazioni intese parimenti a rendere il diritto più trasparente e a snellire le procedure:
− lingua dei documenti giustificativi (art. 24 cpv. 2 ap-ORC): secondo il diritto
vigente (art. 7 cpv. 2 ORC), l’ufficio del registro di commercio può richiedere una traduzione certificata conforme se i documenti giustificativi sono stati presentati in una lingua diversa da quella ufficiale e se questo pregiudica la facoltà di terzi di esaminare il registro. Nella prassi, l’interpretazione di questa prescrizione ha dato adito a difficoltà. L’avamprogetto prevede pertanto una nuova regola chiara e precisa: in generale i documenti giustificativi possono anche essere presentati in una lingua che non sia lingua ufficiale della Confederazione e del Cantone. In tal caso l’ufficio del registro di commercio può