Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/35: Revisione totale dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) · 15 pagine

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Rapporto esplicativo sulla revisione totale ORC5

2.1, pubblicata in REPRAX 2/06 p. 1 segg.) è stata accolta favorevolmente da alcuni, criticata aspramente da altri. Sotto il profilo materiale, tale formula presenta problemi nel senso che, se è applicata alla lettera, può pregiudicare il diritto di terzi alla protezione. Per l’imposizione di disposizioni di carattere imperativo che il legislatore ha emanato per la protezione di terzi, sotto il profilo della logica, il fatto che le disposizioni in questione siano interpretate in modo unanime oppure che nella letteratura vi siano interpretazioni diverse deve rimanere senza importanza. Siccome i terzi (in particolare i creditori) non sono parte nella procedura d’iscrizione e (contrariamente agli azionisti) non hanno nemmeno la possibilità di impugnare le decisioni dell’assemblea generale, per l’imposizione di disposizioni di carattere imperativo dipendono dalle autorità del registro di commercio (similmente dicasi dell’imposizione di norme imperative, sostanzialmente più strutturali, e di altre prescrizioni d’interesse pubblico).

Considerando il pluralismo d’opinione nell’odierna letteratura giuridica il criterio dell’evidenza così come figura nella formula cognitiva non può più dare direttive convincenti. Trattandosi di delimitare i compiti delle autorità del registro di commercio, alcuni elementi della formula cognitiva non sono più pertinenti. Benché lo stesso Tribunale federale abbia continuamente ribadito la sua formulazione, tuttavia nella dottrina si fa giustamente osservare che la giurisprudenza non segue sempre alla lettera detta formula. Anche la formula cognitiva va interpretata e il Tribunale federale ha giustamente dato, in singoli casi, un peso decisivo agli interessi in gioco. In alcune sentenze, il Tribunale federale ha esposto considerazioni ben più ampie sul potere cognitivo, derogando, almeno per quanto riguarda il risultato, alla sua precedente giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 125 III 18 consid. 3b e 3c, 132 III 470 consid. 2.2 e 2.3). In conseguenza di quanto detto, si rinuncia esplicitamente a iscrivere la formula cognitiva nell’ordinanza sul registro di commercio (cfr. art. 32 ap-ORC). In tal modo si consente uno sviluppo della giurisprudenza fondato sulla coerenza e sui singoli casi trattati.

3.6 Vie di diritto cantonali

Secondo il vigente diritto, l’autorità cantonale di vigilanza in materia di registro di commercio decide sui ricorsi presentati contro decisioni dell’ufficio del registro (art. 3 cpv. 3 ORC). Se l’autorità cantonale di vigilanza non è un’autorità giudiziaria, le sue decisioni devono essere impugnate mediante ricorso davanti a un tribunale cantonale, prima di poter adire il Tribunale federale (art. 3 cpv. 4bis ORC). Ne consegue che la struttura dei rimedi giuridici in materia di registro di commercio può presentare, per quanto concerne l’iter attraverso le istanze, differenze notevoli a seconda dell’organizzazione cantonale.

Ai fini di un rapido chiarimento della situazione giuridica e dell’unificazione delle vie di diritto, l’avamprogetto prevede un’unica autorità giudiziaria di ricorso competente per decidere sui ricorsi in materia di registro di commercio. Questa sostanziale innovazione assicura l’accesso diretto a un tribunale e una breve via di diritto materialmente adeguata.

L’imperativo secondo il quale in avvenire i ricorsi contro le decisioni degli uffici cantonali del registro di commercio devono essere obbligatoriamente ed esclusivamente giudicati da un tribunale (art. 55 ap-ORC), non esclude affatto che la vigilanza amministrativa sugli uffici del registro di commercio possa essere esercitata da autorità amministrative di livello gerarchicamente superiore (art. 8 ap-ORC).