Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/35: Revisione totale dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) · 15 pagine
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Rapporto esplicativo sulla revisione totale ORC3
- cambiamento verso una tenuta puramente informatizzata del registro di
commercio: il registro giornaliero e quello principale devono essere allestiti in forma elettronica. Il che implica la codificazione dell’attuale prassi;
- notificazione e documenti giustificativi in forma elettronica: l’articolo 14 capo-
verso 2bis CO equipara la firma elettronica qualificata alla firma autografa. L’avamprogetto crea le necessarie basi per l’accettazione di documenti elettronici per l’iscrizione nel registro di commercio. Come innovazione, le unità giuridiche potranno presentare notificazioni e documenti giustificativi elettronici. Per le notificazioni elettroniche può essere utilizzato unicamente il modulo elettronico del Cantone. In tal modo si evita la proliferazione selvaggia di formati e si assicura nello stesso tempo la sicurezza dei dati nonché la loro leggibilità e conservazione a lungo termine. Le notificazioni e i documenti giustificativi elettronici devono essere muniti di un certificato qualificato ai sensi dell’ordinanza sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica (OFiEle; RS 943.032). Per motivi di sicurezza le persone obbligate alla notificazione devono continuare a depositare presso il registro di commercio la loro firma autografa autenticata;
- archivio elettronico e scanner per notificazioni documenti giustificativi: il pro-
getto non prevede un obbligo generale che imponga ai Cantoni di passare (retroattivamente) allo scanner le notificazioni e i documenti giustificativi. Prevede semplicemente che se sono presentati notificazioni e documenti giustificativi elettronici, essi devono essere conservati in un archivio elettronico;
- termine di conservazione: mentre il registro giornaliero e il registro principale
vanno memorizzati in modo duraturo, per i documenti giustificativi si propone che in avvenire siano archiviati soltanto per 30 anni, indipendentemente dal fatto che siano stati presentati in forma cartacea o elettronica. Il termine di 30 anni va oltre la maggior parte dei termini di prescrizione e corrisponde al termine in caso di prescrizione straordinaria (art. 662 CC). Si può ipotizzare che dopo 30 anni i documenti giustificativi abbiano per lo più perso la loro importanza. Se l’ente giuridico è cancellato nel registro di commercio, i documenti giustificativi possono essere distrutti già dopo 10 anni; ma questo non vale se la cancellazione è avvenuta in seguito a una ristrutturazione dell’ente giuridico (p.es. una fusione) poiché in tal caso, a causa della successione universale, i documenti giustificativi avranno nella maggior parte dei casi mantenuto tutta la loro importanza.
3.3 Iscrizioni d’ufficio
La vigente ordinanza prevede varie procedure che servono a garantire l’esattezza e la conformità legale dei fatti iscritti; ne citiamo alcune a titolo di esempio: l’iscrizione in via coercitiva e le procedure ufficiali in caso di lacune nell’organizzazione dell’ente giuridico, di mancanza del domicilio legale o di sospensione dell’attività commerciale per mancanza di attivo. Le relative basi legali sono in parte lacunose e poco coerenti.
Grazie alla revisione del diritto della società a garanzia limitata, la procedura in caso di lacune nell’organizzazione e in caso di sospensione dell’attività commerciale per mancanza di attivo è completamente ridisciplinata a livello di legge. A causa delle profonde ripercussioni dei provvedimenti previsti, la legge trasferisce completamente ai tribunali la competenza di decidere. Le autorità del registro di commercio hanno ora soltanto un diritto di proposta con il quale, in singoli casi,