Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/35: Revisione totale dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) · 15 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo sulla revisione totale ORC6
Grazie a tale innovazione, in maniera generale si crea un parallelismo fra le vie di diritto a livello cantonale e il nuovo ordinamento sulle vie di diritto a livello federale, introdotto dalla legge federale sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110) [le decisioni dell’Ufficio federale del registro di commercio (UFRC) possono essere impugnate dapprima davanti al Tribunale amministrativo federale e in seguito davanti al Tribunale federale]. In tal modo un’unica autorità giudiziaria decide sui ricorsi contro decisioni dell’autorità del registro di commercio, prima che contro la sentenza possa essere adito il Tribunale federale. I Cantoni, sempreché dispongano di tribunali di commercio, dovranno decidere se, per motivi materiali, non li debbano impiegare come tribunali di ricorso. La prima corte civile del Tribunale federale è stata incaricata di occuparsi delle decisioni sui ricorsi.
3.7 Nuovo ordinamento delle competenze ai livelli cantonale e federale
Con la proposta revisione totale dell’ordinanza sul registro di commercio si intendono verificare anche le attuali competenze e, se necessario, ridefinirle. I trasferimenti di competenza proposti presso i Cantoni e la Confederazione servono innanzitutto all’attuazione coerente dei principi della nuova procedura federale e all’ottimizzazione dell’organizzazione. In particolare si propone quanto segue:
− a livello cantonale: secondo il diritto vigente, le autorità cantonali di vigilanza,
nel caso d’iscrizioni in via coercitiva nel registro di commercio (nuove iscrizioni, modificazioni e cancellazioni), sono abilitate a decidere in caso di rifiuto. La nuova regola dell’iscrizione d’ufficio ha per effetto che le decisioni degli uffici cantonali del registro di commercio sono ora impugnabili unicamente davanti al competente tribunale cantonale. Lo stesso vale nella procedura secondo l’articolo 938a n-CO (cancellazione d’ufficio in caso di mancanza di un’attività della società e di attivi realizzabili); le decisioni di cancellazione degli uffici cantonali del registro di commercio possono essere impugnate direttamente davanti al competente tribunale e non devono più essere trasmesse all’autorità di vigilanza per decisione;
la nuova regola della procedura nel caso di lacune nell’organizzazione di società (art. 731b in combinato disposto con l’art. 941a n-CO) avrà ripercussioni significative sulla prassi: gli uffici cantonali del registro di commercio, una volta scaduto il termine da loro fissato per ripristinare la situazione legale, non sono più abilitati a sciogliere le società morose. Ad eccezione della procedura nel caso di mancanza di un domicilio legale, che fondamentalmente corrisponderà al vigente articolo 88a ORC, gli uffici del registro di commercio possono soltanto proporre al tribunale di prendere le necessarie misure;
− a livello federale: secondo il diritto vigente, il Dipartimento federale di giustizia
e polizia (DFGP) è autorizzato a esigere che gli ufficiali del registro che non adempiono debitamente i loro compiti si assumano le loro responsabilità e, se necessario, che siano destituiti dalla loro funzione. Tale attribuzione puntuale di competenza si discosta dall’organizzazione generale dell’alta vigilanza in materia di registro di commercio che altrimenti spetta all’Ufficio federale del registro di commercio (UFRC) integrato nell’Ufficio federale di giustizia (UFG). Come innovazione, l’UFRC avrà competenza propria di chiedere che l’autorità cantonale di vigilanza prenda le necessarie misure nei confronti degli ufficiali del registro o dei collaboratori degli uffici del registro di commercio che non adempiono debitamente i loro compiti (art. 9 cpv. 2 lett. d ap-ORC);