Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/35: Revisione totale dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) · 15 pagine

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Rapporto esplicativo sulla revisione totale ORC8

esigere una traduzione (non certificata conforme) sempreché ciò sia necessario per il suo esame o, più tardi, per la consultazione del registro da parte di terzi; l’ufficio del registro di commercio può esigere la traduzione anche a posteriori, qualora constati che il diritto di terzi a consultare il registro viene limitato da documenti giustificativi in una lingua non ufficiale. Secondo la nuova disciplina, la traduzione chiesta dall’ufficio del registro di commercio è considerata a tutti gli effetti documento giustificativo al pari dell’originale, perché in ultima analisi l’esame e la consultazione avvengono in base alla traduzione;

− esemplare attuale dello statuto e dell’atto di fondazione (art. 26 cpv. 3 ap-

ORC): le modifiche di uno statuto danno luogo oggi a prassi diverse: alcuni uffici del registro di commercio esigono un esemplare aggiornato dello statuto, altri aggiornano essi stessi lo statuto in questione (in parte usando forbici e colla). Secondo la proposta dell’avamprogetto, in occasione di ogni modifica o adeguamento di uno statuto, diventa obbligatorio presentare all’ufficio del registro di commercio una versione completamente nuova dello statuto, nella forma prescritta, a titolo di documento giustificativo. In tal modo viene assicurato che gli uffici del registro di commercio dispongono sempre di una versione aggiornata degli statuti. Lo stesso vale per l’atto di fondazione;

− esistenza di enti giuridici svizzeri (art. 28 cpv. 1 ap-ORC): secondo il diritto vi-

gente, l’esistenza di ogni ente giuridico deve essere provata (p.es. al momento dell’iscrizione dell’ufficio di revisione) mediante un estratto certificato conforme rilasciato dall’ufficio del registro di commercio competente. Un tale documento, allestito su supporto cartaceo e soggetto a emolumento, non è più né al passo con i tempi né necessario. L’avamprogetto propone pertanto di abrogare l’obbligo generale degli enti giuridici svizzeri di provare la loro esistenza. In avvenire l’ufficio del registro di commercio competente per l’iscrizione di un ente giuridico svizzero verificherà l’esistenza di tale ente consultando elettronicamente il registro di commercio informatizzato. La procedura d’iscrizione ne risulterà semplificata.

3.9 Obbligo di revisione e ufficio di revisione

Il vigente diritto prevede l’obbligo di revisione per tutte le società anonime, ma non per le società a garanzia limitata. Il nuovo diritto in materia di revisione, invece, armonizza l’obbligo di revisione estendendolo a tutte le forme giuridiche di società.

Introduce varie opzioni possibili in materia di revisione:

- la revisione ordinaria;

- la revisione limitata;

- la rinuncia alla revisione ordinaria o limitata nel senso di un cosiddetto opting-

out (rinuncia totale a ogni revisione) oppure di un cosiddetto opting-down (esecuzione di una revisione che però non soddisfa le esigenze legali della revisione ordinaria o di quella limitata).

Sono parimenti previsti diversi tipi di uffici di revisione:

- le imprese di revisione sotto sorveglianza statale;

- i periti revisori abilitati;

- i revisori abilitati.