Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/35: Revisione totale dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) · 15 pagine
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Rapporto esplicativo sulla revisione totale ORC12
perativa è per legge responsabile della regolare tenuta dell’elenco (art. 902 cpv. 3 CO). L’avamprogetto prevede dunque che l’amministrazione delle società cooperativa i cui soci sono personalmente responsabili o tenuti a versamenti suppletivi debba presentare ogni anno all’ufficio del registro di commercio un elenco aggiornato dei soci (art. 111 ap-ORC).
3.13 Ditte individuali: obbligo di iscrizione
Secondo l’articolo 934 CO, chiunque esercita un commercio, un’industria od altra impresa in forma commerciale è tenuto a far iscrivere la propria ditta nel registro di commercio. Negli articoli 52 e seguenti, il Consiglio federale ha precisato le condizioni alle quali le ditte individuali sono soggette all’obbligo di iscrizione: in generale sottostà a tale obbligo chi realizza una cifra d’affari annua di almeno 100 000 franchi. Determinate imprese sono tuttavia soggette all’obbligo di iscrizione indipendentemente dalla loro cifra d’affari (art. 53 ORC).
L’avamprogetto (art. 60 ap-ORC) mantiene immutata la regola della cifra d’affari di almeno 100 000 franchi, ma introduce un obbligo generale di iscrizione delle ditte individuali. In tal modo è assicurata la parità di trattamento per tutte le specie di imprese commerciali. Per determinate categorie professionali, tale innovazione porta a una restrizione dell’obbligo di iscrizione (p. es. le fiduciarie). Per contro non cambia nulla per le persone attive in una professione indipendente e che esercitano un’impresa: secondo la giurisprudenza del Tribunale federale sono soggette all’obbligo dell’iscrizione (cfr. p.es. DTF 130 III 707 segg.).
L’iscrizione della ditta individuale produce i seguenti effetti giuridici:
- conformemente all’articolo 957 CO, il titolare ha l’obbligo di tenere e conser-
vare i libri di commercio;
- il titolare è soggetto alla procedura di fallimento;
- la designazione della ditta individuale beneficia di una migliore protezione.
3.14 Ditta: codificazione dei principi essenziali di costituzione
Attualmente la ditta è disciplinata soltanto in maniera rudimentale sia a livello di legge che di ordinanza (principio della veridicità e divieto di indurre in errore; alcune regole specifiche alle varie forme giuridiche). L’UFRC ha definito in una direttiva la prassi da seguire per la costituzione della ditta tenendo conto di numerose decisioni pronunciate in proposito dal Tribunale federale.
Ai fini di un’applicazione uniforme del diritto e della certezza del diritto, le principali regole di costituzione della ditta sono codificate a livello d’ordinanza (art. 57 seg. ap-ORC).
Oltre a una definizione materiale della ditta, fondata sulla nozione legale di segno distintivo, l’avamprogetto enuncia le principali regole non contestate applicabili alla costituzione della ditta (una sola ditta per ente giuridico e, di conseguenza, divieto di una ditta costituita da più ditte indipendenti; definizione dei segni o elementi ammissibili; nel caso in cui il nome della ditta esista in varie lingue, la denominazione che fa stato per l’iscrizione).