Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/35: Revisione totale dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) · 15 pagine

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Rapporto esplicativo sulla revisione totale ORC13

3.15 Numero d’identificazione: obbligo di farlo figurare sulla corrispondenza

In virtù dell’articolo 936 capoverso 3 CO, il Consiglio federale può prevedere che il numero d’identificazione figuri, con la ditta, sulle lettere, i bollettini d’ordinazione e le fatture. Tale obbligo intende permettere un’identificazione facile e sicura degli enti giuridici, fatto che accresce la trasparenza delle relazioni d’affari e contribuisce a migliorare la qualità del governo d’impresa.

L’obbligo di indicare il numero d’identificazione concerne soltanto le persone giuridiche (art. 59 cpv. 2 ap-ORC). Siccome tale obbligo è nuovo e richiede preparativi da parte delle ditte per la sua attuazione, l’avamprogetto prevede un termine transitorio di cinque anni (art. 174 ap-ORC).

3.16 Abolita l’iscrizione dei nomi commerciali e delle insegne

La vigente ORC definisce il nome commerciale come la designazione speciale dell’impresa commerciale e l’insegna come la designazione speciale del locale adibito al commercio. Il nome commerciale e l’insegna possono essere iscritti nel registro di commercio; l’iscrizione non produce alcun effetto giuridico (art. 48 ORC).

Nella prassi questa regola non si è dimostrata valida e ha anzi portato a una situazione insoddisfacente: a volte l’iscrizione del nome commerciale e dell’insegna è usata per eludere le regole sulla costituzione della ditta e sui marchi.

Nell’ambito della presente revisione, il Consiglio federale propone dunque di rinunciare alla possibilità di far iscrivere nel registro di commercio il nome commerciale e l’insegna. In tal modo sottolinea parimenti che unicamente la ditta può essere iscritta come segno distintivo determinante sotto il profilo del diritto in materia di registro di commercio. Anche se il nome commerciale e l’insegna non potranno più essere iscritti nel registro di commercio, la loro utilizzazione nella corrispondenza rimane consentita a condizione che non impedisca di rispettare l’obbligo di usare la ditta (cfr. art. 954a n-CO). Resta inoltre possibile utilizzare un’insegna per definire lo scopo della società.

4. Ripercussioni per i Cantoni

I Cantoni in cui vi sono autorità amministrative abilitate a trattare i ricorsi contro le decisioni degli uffici del registro di commercio (cfr. n. 3.6) devono considerare che con la nuova ordinanza tali ricorsi dovranno essere presentati direttamente davanti a un tribunale, il che equivale a dire che in ogni Cantone vi sarà un’unica autorità giudiziaria di ricorso.

La revisione del diritto della società a garanzia limitata comporta un trasferimento di competenze dalle autorità del registro di commercio ai tribunali anche per quanto riguarda le procedure amministrative (cfr. n. 3.7). Tale trasferimento di competenze è già iscritto nella logge. In alcuni casi, ciò richiederà un adeguamento dell’organizzazione giudiziaria cantonale; nell’ambito della messa in vigore del nuovo diritto, il Consiglio federale accorderà ai Cantoni un adeguato termine transitorio.