Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/6: Modifica dell' Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Ordinanza sulle armi) · 15 pagine
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L’autorizzazione d’esportazione ai sensi della legge sul materiale bellico si applica pertanto anche all’esportazione verso uno Stato membro di Schengen. Si è rinunciato alla possibilità, creata dalla legge sul materiale bellico (art. 17 cpv. 3bis) in occasione della trasposizione degli accordi di Schengen e Dublino, di prevedere procedure agevolate per l’ottenimento di un’autorizzazione o eccezioni dall’obbligo dell’autorizzazione. Di conseguenza, per l’esportazione di armi da fuoco contemplate dalla legge sul materiale bellico a destinatari privati in uno Stato membro di Schengen sono necessarie l’autorizzazione d’esportazione e la bolletta di scorta (per l’esportazione definitiva) o la carta europea d’armi da fuoco (per l’esportazione temporanea).
3. Spiegazioni concernenti l’ordinanta sul controllo dei beni a duplice impiego (RS 946.202.1) Articolo 1 capoverso 5
Analogamento al disciplinamento previsto dall’ordinanza sul materiale bellico anche nella presenta ordinanza è espressa una deroga a favore dell’applicazione degli articoli 22b (concernente l’esportazione di armi da fuoco con bolletta di scorta) e 25b LArm (concernente l’esportazione temporanea di armi da fuoco con la carta europea d’armi da fuoco). La deroga ha carattere puramente dichiarativo e serve unicamente a scopi di chiarimento.
Articolo 13 capoverso 3
La presente disposizione prevede un’eccezione all’obbligo di autorizzazione d’esportazione. Essa si applica solo se le armi da fuoco sono esportate in uno Stato vincolato da un accordo di adesione alla normativa di Schengen e se il destinatario non è un’autorità statale. In questi casi si rinuncia a un doppio obbligo d’autorizzazione e si applica unicamente la procedura con la bolletta di scorta prevista dall’articolo 22b della legge sulle armi.
4. Spiegazioni concernenti l’ordinanza ISIS (RS 120.3) Ingresso
Le basi legali delle banche dati DEWA e DEWS si trovano nell’articolo 32b della legge sulle armi.
Articolo 4 cpv. 2 lett. fbis
Per ragioni di sistematica, la banca dati DEWS, che si basa anch’essa sull’articolo 32b della legge sulle armi, è inserita in questo capoverso.
Aggiunda di un’espressione
Negli articoli 13 capoversi 1 e 6, 15 capoversi 2 e 17 capoversi 4 è aggiunta la banca dati DEWS.