Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/6: Modifica dell' Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Ordinanza sulle armi) · 15 pagine
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Titolo prima dell’articolo 18
Capitolo 4: Commercio e fabbricazione di armi
In questo capitolo è ora disciplinato il contrassegno delle armi da fuoco (cfr. il commento all’art. 20a), che è effettuato nel corso della fabbricazione. Il titolo è pertanto adattato.
Articolo 20 capoverso 2 lettera a
L’articolo 20 disciplina i particolari dell’obbligo di tenere una contabilità per i titolari di una patente di commercio di armi. In virtù della normativa di Schengen la disposizione subisce un lieve adattamento in relazione alle informazioni contenute nel registro. Il capoverso 2 lettera a della disposizione statuisce che, accanto alle indicazioni per l’identificazione dell’arma già previste, nel registro dovrà essere indicato anche il calibro dell’arma.
Articolo 20a (nuovo) Contrassegno di armi da fuoco
L’articolo 18a LArm prevede che le armi da fuoco e le loro parti essenziali siano contrassegnate singolarmente e distintamente durante la fabbricazione. La presente disposizione precisa tale principio e statuisce come e quando apportare il contrassegno e quali indicazioni deve contenere. Secondo il capoverso 1 il contrassegno dev’essere numerico o alfabetico e indicare la designazione del fabbricante. In linea con l’articolo 18a capoverso 2 LArm, il capoverso 2 prevede che armi e parti essenziali di armi non contrassegnate possono essere eccezionalmente importate per la lavorazione oppure per un’esposizione o una dimostrazione. L’autorizzazione è limitata ad al massimo un anno (art. 18a cpv. 2 secondo periodo LArm). In virtù del capoverso 3 l’Ufficio centrale Armi può autorizzare eccezionalmente l’importazione per altri scopi di armi da fuoco non contrassegnate.
Titolo prima dell’articolo 21
Capitolo 5: Importazione ed esportazione
In seguito all’adesione a Schengen nella legge sulle armi sono state inserite due disposizioni che disciplinano l’esportazione di armi da fuoco verso lo spazio di Schengen (art. 22b e art. 25b LArm). Il disciplinamento dei particolari è inserito nel capitolo 5 rendendo pertanto necessario l’adattamento del titolo.
Titolo prima dell’articolo 21 (nuovo) Termini
In seguito alla nuova struttura sistematica del capitolo 5, sono stati adattati i titoli delle sezioni.