Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/6: Modifica dell' Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Ordinanza sulle armi) · 15 pagine

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Titolo prima dell’articolo 15b (nuovo) Acquisto di munizioni ed elementi di munizioni

In seguito alla ristrutturazione sistematica del capitolo 2, è stata inserita una nuova sezione che disciplina l’acquisto di munizioni ed elementi di munizioni.

Articolo 15b (nuovo) Acquisto di munizioni ed elementi di munizioni

Secondo l’articolo 15 capoverso 1 LArm all’acquisto di munizioni si applicano le stesse disposizioni come all’acquisto di armi. L’articolo 15b del presente avamprogetto statuisce pertanto le stesse disposizioni relative all’obbligo di diligenza previste dall’articolo 13 dell’ordinanza per l’acquisto di armi non soggette all’obbligo di permesso d’acquisto (art. 10 LArm).

Secondo il capoverso 1 l’alienante deve verificare se vi è un motivo d’impedimento ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2 LArm. Premesso che non vi siano indizi contrari, l’alienante è autorizzato a presupporre l’assenza di un motivo d’impedimento se l’acquirente presenta la carta europea d’armi da fuoco, un’autorizzazione eccezionale o un permesso d’acquisto d’armi per l’arma a cui sono destinate le munizioni (cpv. 2). Il permesso d’acquisto e l’autorizzazione eccezionale devono essere state rilasciato da meno di due anni e la carta europea d’armi da fuoco dev’essere valida. Se vi sono dubbi in merito all’adempimento delle condizioni per l’acquisto delle munizioni, l’alienante deve esigere, in virtù del capoverso 3, un estratto dal casellario giudiziale o richiedere, previo consenso dell’acquirente, le necessarie informazioni presso le autorità competenti.

Articolo 16 capoverso 2

Secondo la legge sulle armi sono di principio vietati l’acquisto e il possesso di armi da fuoco per il tiro a raffica (art. 5 cpv. 1ter LArm). In questo contesto l’articolo 16 capoverso 2 statuisce in maniera chiara che un’arma per cui è stato richiesto un esame d’omologazione non può essere messa in commercio, importata, acquistata e posseduta fintanto che l’esame non abbia dimostrato che non si tratta di un’arma da fuoco per il tiro a raffica. Questa precisazione non costituisce tuttavia una vera novità rispetto al diritto vigente.

Articolo 17 capoverso 1 periodo introduttivo e lett. d

Secondo l’articolo 5 capoverso 1bis e 1ter LArm l’acquisto e il possesso di ordigni militari per il lancio con effetto dirompente sono di principio vietati. Di conseguenza l’articolo 17 capoverso 1 lettera d dell’ordinanza prevede un divieto anche per le relative munizioni nonché i relativi proiettili e missili. Ciò è in linea con l’obiettivo perseguito dall’articolo 6 LArm, secondo cui devono essere vietate le munizioni che comportano un alto potenziale di ferimento e non sono di norma utilizzate per la caccia e per le manifestazioni di tiro.