Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/6: Modifica dell' Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Ordinanza sulle armi) · 15 pagine
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impiego. La legge sul materiale bellico9 e la legge sul controllo dei beni a duplice impiego10 prevedono entrambe la possibilità di rinunciare al doppio obbligo d’autorizzazione (autorizzazione d’esportazione e, se necessario, bolletta di scorta o necessità di una carta europea d’armi da fuoco). Questa possibilità è applicata nell’ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego (art. 13 cpv. 1 lett. k). L’autorizzazione d’esportazione non è richiesta se per l’esportazione è necessaria la bolletta di scorta o la carta europea d’armi da fuoco.
III Commento delle singole disposizioni
Articolo 2 lett. a
L’anno è stato fissato in base alla definizione dell’articolo 82 lett. a della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen (CAS). Se armi da fuoco sono considerate armi antiche, esse non sono contemplate dalle disposizioni in materia di armi di Schengen e pertanto è il legislatore nazionale ad essere competente per il loro disciplinamento. Poiché l’articolo 82 lettera a della CAS11 definisce armi antiche le armi da fuoco fabbricate prima del 1870, è necessario adattare l’attuale definizione dell’articolo 2 lettera a OArm.
Articolo 5 lett. d
Con l’articolo 5 capoverso 1bis LArm la cerchia delle armi di principio vietate è stata estesa alla categoria degli ordigni militari per il lancio (di munizioni, proiettili e missili) con effetto dirompente, adattandola alle prescrizioni della direttiva sulle armi12. Poiché sono contemplate anche le parti essenziali di tali ordigni, esse devono essere definite nell’articolo 5 lett. d.
Articolo 5b (nuovo) Ordigni militari per il lancio con effetto dirompente
Il capoverso 1 della disposizione definisce in modo esaustivo quali oggetti sono da considerarsi «ordigni militari per il lancio di munizioni, proiettili e missili con effetto dirompente» ai sensi dell’articolo 5 della legge. Si tratta dei razzi anticarro, dei lanciarazzi, dei lanciagranate e dei lancia mine. Non sono invece oggetti di tale tipo - e perciò non sono contemplati dall’articolo 5 della legge – le armi da fuoco
9 RS 514.51
10 RS 946.202
11 Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (CAS, Gazzetta ufficiale n. L 239 del 22/09/2000, pag. 19), cfr. http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/ LexUriServ.do?uri=CELEX:42000A0922(02):IT:HTML.
12 Direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi (Gazzetta ufficiale. L 256 del 13/09/1991, pag. 51).