Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/6: Modifica dell' Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Ordinanza sulle armi) · 15 pagine

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portatili militari quali ad esempio le armi da fuoco d’ordinanza svizzere (cfr. il messaggio sugli Accordi bilaterali II13).

Poiché l’evoluzione tecnica dei suddetti sistemi d’armi militari progredisce rapidamente, il capoverso 2 contiene una norma di delega al Dipartimento federale di giustizia e polizia. Quest’ultimo può pertanto, se del caso, definire «ordigni militari per il lancio con effetto dirompente» i sistemi d’armi militari che producono un effetto analogo a quello dei sistemi di cui al capoverso 1 e di conseguenza sottoporli al disciplinamento dell’articolo 5 LArm.

Articolo 8 (sostituito) Acquisto per successione ereditaria di armi da fuoco vietate o di loro parti essenziali

Il nuovo articolo 6a della legge sulle armi, creato in seguito all’adesione a Schengen, disciplina l’acquisto per successione ereditaria di armi vietate (art. 5 LArm) e, come per gli altri tipi di acquisto, statuisce la necessità di un’autorizzazione eccezionale se le armi in questione non sono alienate entro il termine stabilito a un avente diritto. L’articolo 8 precisa le disposizioni della legge e statuisce quali misure bisogna prendere in vista dell’acquisto di armi da fuoco o parti essenziali vietate secondo l’articolo 5 LArm.

Secondo il capoverso 1, se non l’aveva già fatto il defunto, la comunità ereditaria deve innanzitutto nominare un rappresentante. In seguito il rappresentante deve richiedere, entro 6 mesi dalla morte del defunto, un’autorizzazione eccezionale a proprio nome (cpv. 2). Con questa procedura si affida la responsabilità legale degli oggetti ereditati a una determinata persona anche nel caso in cui la comunità ereditaria non avesse ancora deciso a chi affidare gli oggetti in questione.

Secondo il capoverso 3 alla domanda dev’essere allegata una lista delle armi da fuoco e delle parti essenziali di armi con le indicazioni necessarie per la loro identificazione. La lista dev’essere firmata dal rappresentante.

Se le condizioni sono adempite, la competente autorità cantonale rilascia un’unica autorizzazione per tutti gli oggetti elencati nella lista (capoverso 4).

Il capoverso 5 contempla il caso in cui, dopo la divisione ereditaria, le armi o le parti essenziali di armi sono affidate a un erede che non è il rappresentante precedentemente nominato. In tal caso l’erede deve chiedere, entro sei mesi dalla divisione ereditaria, un’autorizzazione eccezionale a proprio nome. Anche in questo caso la competente autorità cantonale rilascia un’unica autorizzazione eccezionale e pertanto alla richiesta dev’essere allegata una lista delle armi da fuoco e delle parti essenziali di armi con le indicazioni necessarie. Come già previsto dalla legge (art. 6a LArm), eventuali terzi che acquistano le armi o le parti essenziali di armi in questione non godono di questi privilegi. Ad essi si applica il principio generale secondo cui è necessario richiedere un’autorizzazione eccezionale per ogni arma da fuoco o parte essenziale di arma.

13 FF 2004 5562