Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/6: Modifica dell' Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Ordinanza sulle armi) · 15 pagine
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Articolo 25a cpv. 1 Autorizzazione per persone che svolgono attività di scorta
Un disciplinamento speciale, che tuttavia corrisponde ampiamente al diritto vigente, è previsto anche dall’articolo 25a. Secondo il capoverso 1 le persone che svolgono attività di scorta a trasporti di valori o a persone necessitano, come finora, unicamente di un’autorizzazione annuale che autorizza il titolare all’importazione ripetuta (temporanea) di armi da fuoco durante il periodo di validità dell’autorizzazione (cpv. 2). L’articolo si applica ora solo ai trasporti da Stati che non sono membri di Schengen. All’importazione temporanea di armi da fuoco dallo spazio di Schengen si applicano le disposizioni dell’articolo 24a. Da ciò non risulta tuttavia alcuna modifica dell’attuale situazione giuridica, dato che anche nel caso dell’articolo 24a l’autorizzazione per l’importazione temporanea di armi da fuoco in provenienza dallo spazio di Schengen può essere rilasciata per più viaggi nel corso di un anno (art. 25a cpv. 1 LArm). L’unica novità è costituita dalla necessità dell’iscrizione nella carta europea d’armi da fuoco.
Articolo 26 Abrogato
Nell’articolo 26 il diritto vigente prevede l’esonero dall’obbligo di autorizzazione d’importazione per le categorie di persone di cui alle lettere a-g. Il decreto federale prevede l’esonero solo per i cacciatori e i tiratori. Vista la mancanza di basi legali, le eccezioni previste dall’articolo 26 lettere a-c, f e g sono perciò state abrogate. I disciplinamenti previsti dalla lettera d ed e, concernenti i cacciatori e i tiratori, sono stati integrati nell’articolo 24a.
Titolo prima dell’articolo 27a (nuovo)
Sezione 4: Esportazione
Come spiegato per il titolo del capitolo 5, la legge sulle armi e l’ordinanza sulle armi in alcuni casi disciplinano ora anche l’esportazione di armi o parti essenziali di armi. È pertanto giustificato dedicare una sezione all’esportazione.
Articolo 27a (nuovo) Domanda di rilascio di una bolletta di scorta
Per l’esportazione definitiva di armi da fuoco verso uno Stato membro di Schengen, l’articolo 22b LArm richiede il rilascio di una cosiddetta bolletta di scorta. Quest’ultima non costituisce solo il presupposto per l’esportazione, bensì serve anche da base per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri di Schengen che si svolge in relazione con i movimenti oltre frontiera di armi da fuoco. L’articolo 27a precisa la procedura di rilascio della bolletta di scorta. Il capoverso 1 stabilisce le indicazioni che deve contenere la domanda. Si tratta di indicazioni in merito alle armi da fuoco trasportate (lett. c), alle persone coinvolte (lett. a) e al trasporto di per sé (lett. b, d ed e). L’Ufficio centrale Armi deve in seguito trasmettere le indicazioni agli Stati membri di Schengen coinvolti (art. 22b cpv. 5 LArm). Inoltre il capoverso