Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/6: Modifica dell' Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Ordinanza sulle armi) · 15 pagine

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Il capoverso 6 infine definisce l’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione eccezionale per l’acquisto di armi per successione ereditaria. Si tratta dell’autorità cantonale dell’ultimo luogo di domicilio del defunto.

Titolo prima dell’articolo 10

Capitolo 2: Acquisto di armi e munizioni

L’articolo 15 LArm prevede di principio gli stessi presupposti concreti per l’acquisto di munizioni e di armi. Per ragioni di sistematicità è pertanto opportuno trattare nel capitolo 2 l’acquisto di armi e l’acquisto di munizioni. Di conseguenza al titolo del capitolo si è aggiunta l’espressione «e munizioni».

Articolo 10 Domanda per il rilascio di un permesso d’acquisto di armi

L’articolo 10 corrisponde ampiamente al disciplinamento attuale. La disposizione è stata precisata in quanto ora prevede espressamente che la domanda deve contenere indicazioni sul tipo di armi (cpv. 1). Inoltre le persone domiciliate all’estero devono allegare, oltre agli annessi sinora previsti, anche un’attestazione ufficiale secondo l’articolo 9a della legge. L’attestazione deve riferirsi espressamente all’arma o alla parte essenziale di arma che la persona interessata intende acquistare.

Articolo 12 (sostituito) Acquisto per successione ereditaria di armi da fuoco o di parti essenziali di armi

Analogamente all’articolo 8, l’articolo 12 disciplina la procedura nel caso di acquisto di armi da fuoco o parti essenziali di armi per le quali, secondo l’articolo 8 LArm, è necessario un permesso d’acquisto di armi. L’articolo 12 è concettualmente identico all’articolo 8, per cui si rinvia alle osservazioni di qui sopra.

Articolo 13 capoverso 1 Obbligo di diligenza

Dal punto di vista del contenuto la disposizione corrisponde al disciplinamento in vigore, essa tuttavia si applica solo alle armi e alle parti essenziali di armi. Per ragioni di sistematicità, l’obbligo di diligenza dell’alienante in caso di acquisto di munizioni ed elementi di munizioni è ora disciplinato nell’articolo 15b dell’ordinanza.

Articolo 14 Fucili a ripetizione portatili

La modifica è una semplice precisazione e non comporta modifiche sostanziali della situazione giuridica.

Articolo 15 Eccezione dall’obbligo di ottenere un permesso d’acquisto