Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/6: Modifica dell' Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Ordinanza sulle armi) · 15 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 12Fedlex · Rapporto esplicativo
1 statuisce che la domanda dev’essere inoltrata prima dell’esportazione delle armi da fuoco.
Per il traffico transfrontaliero tra commercianti di armi il capoverso 2 prevede delle facilitazioni in quanto per il rilascio della bolletta di scorta non sono necessarie le indicazioni del mezzo di trasporto come pure della data dell’invio e del previsto arrivo.
In virtù del capoverso 3 la bolletta di scorta è rilasciata in base alle informazioni fornite secondo il capoverso 1, se è garantito il trasporto sicuro e se il richiedente può provare che il destinatario finale è legittimato al possesso degli oggetti in questione. A questo scopo alla domanda dev’essere allegata un’attestazione ufficiale del Paese di destinazione. Nel caso quest’ultima non potesse essere presentata, secondo il capoverso 4 spetta all’Ufficio centrale Armi verificare se il destinatario finale è legittimato.
Articolo 27b (nuovo) Carta europea d’armi da fuoco
In virtù dell’articolo 27b capoverso 1, per l’esportazione di armi da fuoco verso lo spazio Schengen è necessaria la carta europea d’armi da fuoco. Secondo il capoverso 2 la relativa domanda dev’essere inoltrata alla competente autorità cantonale del domicilio del richiedente. Secondo l’articolo 25b capoverso 2 LArm la carta europea d’armi da fuoco è rilasciata per le armi da fuoco che il richiedente può rendere credibile di essere legittimato a possedere. In questo contesto l’articolo 27b capoverso 3 definisce la documentazione da allegare alla domanda.
Dopo aver verificato, in base alla documentazione, la legittimazione al possesso (in particolare l’assenza di motivi d’impedimento ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2 LArm), l’autorità cantonale competente annota le armi da fuoco in questione nella carta europea d’armi da fuoco (cpv. 4).
In virtù del capoverso 5 la carta europea d’armi da fuoco è valida cinque anni e può essere prorogata due volte di due anni. Poiché nella carta europea d’armi da fuoco possono essere annotate solo armi da fuoco che il titolare è legittimato a possedere (art. 25b cpv. 2 LArm), in occasione della proroga della carta, l’autorità cantonale competente deve verificare se sussistono ancora i presupposti.
Articolo 32 capoverso 2 Condizioni generali d’autorizzazione; moduli
Come nella legislazione attualmente in vigore, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) è incaricato di approntare i moduli necessari all’esecuzione della legislazione sulle armi. Vista l’introduzione di nuove procedure, l’articolo 32 capoverso 2 dev’essere adattato. In futuro sarà pertanto messo a disposizione anche un modulo della lista da utilizzare in caso di acquisto di più armi per successione ereditaria (art. 6a, 8 cpv. 2bis e 11 cpv. 4 LArm).