Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/6: Modifica dell' Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Ordinanza sulle armi) · 15 pagine
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Articolo 21 (sostituito)
In virtû della nuova terminologia su cui si basa la legge sulle dogane (cfr. Messaggio, FF 2004 485), al fine di evitare malintesi le nuove nozioni di «importazione» e «importazione temporanea» devono essere adattate anche nell’ambito della legislazione sulle armi. Tale necessità è soddisfatta dall’articolo 21, che definisce il termine «importazione» della legge sulle armi basandosi sulle procedure d’importazione definite nella nuova legge sulle dogane. Questo modo di procedere consente di mantenere il termine «importazione» nel quadro dell’applicazione della legge sulle armi, assicurando nel contempo la coerenza terminologica con la legislazione sulle dogane.
Titolo prima dell’articolo 21a (nuovo)
Sezione 2: Importazione di armi soggette all’obbligo di autorizzazione eccezionale e di munizioni vietate
Il titolo è stato inserito per motivi di chiarezza, in modo da distinguere il disciplinamento specifico dell’importazione di armi o munizioni vietate da quello dell’importazione di altre armi.
Articolo 21a (nuovo) Autorizzazione per l’importazione a titolo professionale
L’articolo 21a precisa la procedura d’autorizzazione per l’importazione a titolo professionale di armi o munizioni vietate (art. 5 e 6 LArm). Per motivi di sistematicità, come nel caso dell’importazione delle altre armi, l’importazione a titolo professionale e l’importazione a titolo non professionale sono state disciplinate in due articoli distinti.
Il capoverso 1 disciplina l’importazione a titolo professionale di armi vietate e definisce la documentazione da allegare alla domanda.
Il capoverso 2 precisa la procedura per l’importazione a titolo professionale di munizioni vietate e definisce la documentazione da allegare alla domanda.
Articolo 21b (nuovo) Autorizzazione per l’importazione a titolo non professionale
L’articolo disciplina la procedura d’autorizzazione per l’importazione a titolo non professionale di armi o munizioni vietate. In analogia alla struttura dell’articolo 21a il capoverso 1 disciplina l’importazione a titolo non professionale di armi vietate e il capoverso 2 l’importazione a titolo non professionale di munizioni vietate.