Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/6: Modifica dell' Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Ordinanza sulle armi) · 15 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 14Fedlex · Rapporto esplicativo
protezione adeguata della persona interessata. L’articolo 43a si riferisce a questa disposizione stabilendo nei particolari gli elementi necessari per garantire un livello di protezione adeguato (lett. a-j).
Articolo 44 Diritti degli interessati
Con l’adesione a Schengen sono state inserite nella legge sulle armi una serie di disposizioni in materia di protezione dei dati (art. 32b – 32i LArm). Il presente articolo, che tratta i diritti in materia di protezione dei dati degli interessati, è stato perciò completato con i riferimenti pertinenti.
Articolo 47 capoverso 4
L’articolo 47 capoverso 4 contempla, come finora, le comunicazioni che le autorità cantonali devono effettuare all’Ufficio centrale Armi ai fini della registrazione degli acquisti di armi o parti essenziali di armi. Si tratta di acquisti da parte di persone domiciliate in uno Stato estero membro di Schengen e da parte di cittadini stranieri senza permesso di domicilio in Svizzera. Visto l’obbligo dell’Ufficio centrale Armi di trasmettere le informazioni alle autorità competenti degli Stati membri di Schengen interessati, i Cantoni devono effettuare le comunicazioni mensilmente.
Articolo 48 capoverso 3
Il contenuto del capoverso 3 è adattato in quanto l’importazione a titolo professionale di armi e munizioni vietate è ora disciplinata dall’articolo 21a. Il rinvio all’importazione è pertanto stato stralciato dal presente articolo.
Allegato 1
Sono stati fissati concretamente gli emolumenti per i nuovi compiti delle autorità cantonali e dell’Ufficio centrale Armi.
2. Spiegazioni concernenti l’ordinanza sul materiale bellico (RS 514.511) Articolo 1 capoverso 3
L’indicazione di carattere puramente dichiarativo chiarisce che anche per l’esportazione di materiale bellico verso uno Stato vincolato da un accordo di adesione alla normativa di Schengen si applicano le disposizioni concernenti la bolletta di scorta e la carta europea d’arma da fuoco.
Nel caso del materiale bellico si tratta di beni particolarmente sensibili, la cui esportazione è soggetta a un disciplinamento severo. Di conseguenza, la legislazione sul materiale bellico, in quanto legislazione speciale, prevale sulla legislazione sulle armi. La procedura d’autorizzazione per l’esportazione prevista dalla legge sul materiale bellico si basa inoltre su criteri rilevanti di politica estera.