Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/6: Modifica dell' Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Ordinanza sulle armi) · 15 pagine

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Titolo prima dell’articolo 22 (nuovo)

Sezione 3: Importazione a titolo professionale

Il titolo è inserito per motivi di chiarezza in modo da distinguere chiaramente l’importazione a titolo professionale da quella a titolo non professionale.

Titolo prima dell’articolo 24 (nuovo)

Sezione 4: Importazione a titolo non professionale

In linea con la nuova struttura la presente sezione segue il disciplinamento dell’introduzione a titolo professionale e contempla l’introduzione a titolo non professionale.

Articolo 24 Autorizzazione d’importazione a titolo non professionale

L’articolo 24 disciplina la procedura d’autorizzazione per l’importazione a titolo non professionale di armi e munizioni. Il contenuto della disposizione corrisponde in gran parte al diritto vigente e si applica, come finora, all’importazione definitiva e all’importazione temporanea, a condizione che non siano previste disposizioni specifiche (p. es. l’articolo 21a concernente l’importazione di armi e munizioni vietate).

Il capoverso 1 definisce la documentazione da allegare alla domanda d’autorizzazione per l’importazione a titolo non professionale. L’unica novità è costituita dalla lettera d secondo cui le persone domiciliate all’estero devono allegare l’attestazione di cui all’articolo 9a della legge, che conferma la loro legittimazione al possesso dell’arma. Il capoverso 2 riprende la disposizione attualmente in vigore secondo cui l’autorizzazione consente l’importazione simultanea di al massimo tre armi o parti essenziali di armi, è valida sei mesi e può essere prorogata di tre mesi al massimo.

Articolo 24a (nuovo) Autorizzazione per l’importazione temporanea di armi da fuoco nel traffico passeggeri

Il disciplinamento speciale previsto dall’articolo 24a si applica se, nell’ambito del traffico passeggeri in provenienza dallo spazio di Schengen, sono importate in Svizzera e in seguito riesportate armi da fuoco. In linea con l’articolo 25a LArm è necessaria un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 24 anche per l’importazione. In virtù del capoverso 1 della presente disposizione, alla domanda d’autorizzazione va allegata la carta europea d’armi da fuoco affinché vi si possa iscrivere l’autorizzazione (cpv. 2). In analogia al disciplinamento previsto dall’articolo 24, l’Ufficio centrale Armi può autorizzare l’importazione di al massimo tre armi o parti essenziali di armi. Come previsto dall’articolo 25a LArm, il capoverso tre statuisce, a determinate condizioni, l’esonero dall’obbligo di autorizzazione per i cacciatori e i tiratori.