Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/103: Revisione parziale dell'ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl; RS 941.411) · 16 pagine
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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Ufficio federale di polizia fedpol
Stato maggiore
Servizio giuridico e protezione dei dati
RAPPORTO ESPLICATIVO CONCERNENTE L’ORDINANZA SUGLI ESPLOSIVI (OEspl, RS 941.411)
1. IN GENERALE
1.1 SITUAZIONE INIZIALE
Nel contesto della decisione del 31 ottobre 2007 relativa alla revisione della legge del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC; RS 946.51), il Consiglio federale ha fra l’altro incaricato il DFGP di elaborare una revisione dell’ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl; RS 941.411). Lo scopo è di adeguare la legislazione svizzera alla normativa europea sui prodotti, eliminando, per i pezzi pirotecnici, le divergenze esistenti, in materia di autorizzazioni d’importazione e di permessi d’uso, rispetto alla direttiva europea 2007/23/CE del 23 maggio 2007 relativa all’immissione sul mercato di articoli pirotecnici1. Occorre tuttavia ricordare che la Svizzera non sarebbe tenuta a trasporre la direttiva, dato che quest’ultima non costituisce una Convenzione internazionale.
Nel frattempo, la Comunità europea ha adottato una nuova direttiva in materia di esplosivi, un ambito a sua volta contemplato dall’OEspl (direttiva 2008/43/CE del 4 aprile 2008 relativa all’istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile2). La nuova direttiva richiede una modifica dell’OEspl e della legge sugli esplosivi (LEspl; RS 941.41).
La modifica della LEspl è stata integrata nella revisione parziale della LOTC eseguita dalla SECO. La revisione ha lo scopo di eliminare gli ostacoli tecnici al commercio. Il 25 giugno 2008 il Consiglio federale ha licenziato la modifica e il relativo messaggio (FF 2008 6499 e 2008 6385; l’entrata in vigore è prevista non prima del 1° gennaio 2010). Il testo definitivo è stato approvato definitivamente dal Parlamento il 12 giugno 2009. Inoltre, con la revisione della LEspl è stata colta l’occasione per procedere a precisazioni e modifiche formali, rese necessarie dall’applicazione dell’OEspl.
1.2 PRINCIPALI PUNTI DELLA MODIFICA
Le modifiche concernono principalmente i tre aspetti seguenti:
1.2.1 SISTEMA RELATIVO AI PERMESSI D’ACQUISTO E D’USO (ART. 12 CPV. 5, 14 CPV. 2 E 15 CPV.
4 LESPL)
L’allegato 1 OEspl attualmente in vigore contempla 7 categorie di pezzi pirotecnici ripartite in due gruppi: i pezzi pirotecnici per lo spettacolo (categorie I, II, III e IV) e i pezzi pirotecnici per
1 GU L 154 del 14.6.2007, pag. 1. 2 GU L 94 del 5.4.2008, pag. 8.