Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/103: Revisione parziale dell'ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl; RS 941.411) · 16 pagine

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RAPPORTO ESPLICATIVO CONCERNENTE L’ORDINANZA SUGLI ESPLOSIVI (OEspl, RS 941.411)

Gli articoli 51 e seguenti della modifica dell’OEspl riguardano il permesso d’uso. L’articolo 52 disciplina i dati che vi devono figurare e il capoverso 6 concerne in particolare la menzione PG che abilita a utilizzare pezzi pirotecnici in modo indipendente. La sigla G2 diventa T2 e P2 a cui occorre aggiungere la categoria 4, visto che anch’essa sarà sottoposta all’obbligo di possedere un permesso.

L’indicazione PG designa il permesso per i pezzi pirotecnici e rimane invariata. Infatti, accanto alla menzione i pezzi pirotecnici in questione devono essere «indicati nel permesso». Sarà quindi sufficiente che i pezzi della categoria 4 siano designati allo stesso modo di quelli dell’attuale categoria G2.

ART. 56 CPV. 1

La modifica concerne soltanto il testo francese.

ART. 57 CPV. 2 E 3

Il presente articolo verte sulla consegna del permesso. Il vigente capoverso 2 sancisce che i permessi sono firmati dal presidente della Commissione dei brillamenti. Per agevolare l’organizzazione, l’UFFT propone che questo compito sia affidato a uno dei presidenti dei comitati della commissione d’esame. Visto che questa modifica non implica alcun pericolo per la sicurezza pubblica, non vi sono motivi per opporvisi.

L’attuale capoverso 3 obbliga l’UFFT a tenere un registro dei permessi rilasciati. Considerando l’evoluzione dei requisiti in materia di protezione dei dati avvenuta negli ultimi anni, le disposizioni sul registro devono essere più restrittive. Per questo motivo si propone di inserire il nuovo articolo 57a che riprende il testo del capoverso 3 dell’articolo 57 vigente completandolo.

ART. 57a

Come spiegato sopra, per rispettare la legislazione sulla protezione dei dati si propone di inserire un elenco dei dati contenuti nel registro dei permessi, di disciplinare il diritto d’accesso elettronico (cfr. commento punto 1.2.2) e la durata massima di conservazione.

ART. 58 CPV. 2

Il capoverso statuisce che prima di eseguire un brillamento, i titolari di un permesso d’uso devono partecipare a un corso complementare se dall’ultima abilitazione o formazione sono trascorsi più di cinque anni. Tale obbligo si applicherà anche ai titolari di un permesso d’uso per pezzi pirotecnici.

ART. 64 CPV. 1

Il vigente capoverso 1 fa riferimento alla tecnica del brillamento. Tuttavia, visto che la disposizione va estesa anche al settore dei pezzi pirotecnici, occorrerà eliminare l’espressione «di brillamento».

ART. 65 CPV. 2

L’attuale capoverso 2 concerne la documentazione relativa alla formazione e agli esami. In futuro gli esami non riguarderanno più soltanto il settore degli esplosivi ma anche la pirotecnica. Occorre pertanto modificare alcune designazioni; il «Comitato d’esperti sugli esplosivi» diventa quindi il «comitato di esperti».