Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/103: Revisione parziale dell'ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl; RS 941.411) · 16 pagine

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RAPPORTO ESPLICATIVO CONCERNENTE L’ORDINANZA SUGLI ESPLOSIVI (OEspl, RS 941.411)

ART. 21, RUBRICA, NONCHÉ CPV. 1

L’articolo 21 riguarda l’imballaggio, le indicazioni e le designazioni che devono figurare sui materiali esplosivi. Nella nuova versione del testo, si è deciso di omettere dalla rubrica il termine «esplosivi», in quanto esso è contenuto già nel titolo del capitolo 1. La nuova rubrica sarà pertanto intitolata: «Imballaggio, indicazioni e designazioni».

È necessario inoltre inserire un rinvio all’allegato 14, vertente sullo stesso argomento.

ART. 23 CPV. 4

L’articolo 23 riguarda la marcatura dei detonatori e delle capsule detonanti. Anch’esso contiene un rinvio all’allegato 14, che disciplina la marcatura, riprendendo la direttiva 2008/43/CE.

ART. 24

L’articolo 24 prende spunto dall’articolo 8. Il capoverso 1 stabilisce le condizioni che i pezzi pirotecnici devono adempiere per poter essere commercializzati. Essi devono essere conformi alla direttiva 2007/23/CE e all’articolo 26 e soprattutto non mettere in pericolo persone o cose quando sono utilizzati in modo conforme alla loro destinazione.

Il capoverso 2 indica le eccezioni al campo di applicazione della sezione 1. Analogamente agli esplosivi, anche nel caso dei pezzi pirotecnici le eccezioni concernono l’uso in quantità limitata per scopi scientifici, di ricerca o di sviluppo, da parte della polizia oppure per la formazione nei suddetti ambiti. Inoltre, conformemente a quanto previsto dal diritto comunitario, fanno eccezione anche i pezzi pirotecnici utilizzati a fini d’esame.

Il diritto comunitario prevede un’etichettatura speciale per i pezzi pirotecnici elencati nel paragrafo precedente. Nella revisione dell’ordinanza si è tuttavia rinunciato a rendere obbligatoria tale etichettatura. Infatti, la loro destinazione è nota all’Ufficio centrale, visto che la loro fabbricazione e importazione è soggetta ad autorizzazione. Pertanto non è necessario aggiungere alcuna indicazione speciale.

Contrariamente a quanto stabilito dal futuro articolo 2a LEspl, nell’ordinanza non è prevista alcuna deroga per i vigili del fuoco. L’idea d’introdurre tale deroga è stata abbandonata in quanto essa sarebbe stata limitata soltanto all’impiego da parte dei vigili del fuoco di pezzi pirotecnici specifici (p.es. dispositivo di apertura delle porte) della categoria G2 (la nuova categoria P2). Per giunta, in Svizzera la maggior parte dei pompieri non presta servizio a titolo professionale e, a differenza di quanto avviene per le forze di polizia, il loro livello di formazione e di perfezionamento non può essere sempre garantito. Alla luce di tali considerazioni, è preferibile che, per motivi di sicurezza, i vigili del fuoco che maneggiano questi pezzi pirotecnici siano soggetti all’obbligo di possedere un permesso.

ART. 25

L’articolo 25 sancisce che gli articoli 10-17 riguardanti gli esplosivi si applicano per analogia anche ai pezzi pirotecnici. L’articolo 10 autorizza l’Ufficio centrale a stabilire le norme tecniche necessarie. Il capoverso 1 dell’articolo 25 rimanda all’articolo 10 e alla direttiva sugli articoli pirotecnici alla quale le norme tecniche si devono riferire. Gli articoli 11-15, ai quali rinvia il capoverso 2, disciplinano gli aspetti inerenti alla dichiarazione di conformità. L’articolo 16 definisce le competenze di controllo dell’Ufficio centrale, dei Cantoni e dell’Amministrazione delle dogane. L’articolo 17 stabilisce infine i provvedimenti che l’Ufficio centrale può adottare in caso di non conformità.