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Consultazione 2007/103: Revisione parziale dell'ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl; RS 941.411) · 20 pagine

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Ordinanza sugli esplosivi (OEspl)

del ...

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 27 novembre 20001 sugli esplosivi è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

In tutta l’ordinanza, l’espressione «Commissione dei brillamenti» è sostituita con l’espressione «commissione d’esame».

Art. 1a Definizioni

S’intende per:

a. sicurezza: la sicurezza che garantisce protezione a persone e cose e limita le conseguenze di un eventuale incidente, quando si utilizzano esplosivi in modo conforme alla loro destinazione;

b. esplosivi: esplosivi e polvere da sparo ai sensi degli articoli 4 e 7a della legge;

c. fuochi d’artificio: i pezzi pirotecnici da spettacolo (categorie 1-4);

d. fuochi d’artificio professionali: i fuochi d’artificio della categoria 4.

e. commercializzazione: il trasferimento o la cessione, a titolo gratuito od oneroso, di esplosivi o pezzi pirotecnici a scopo di commercio o di utilizzazione in Svizzera;

f. commercio al dettaglio: la vendita libera di fuochi d’artificio delle categorie 1-3 agli utilizzatori;

g. persona con conoscenze specialistiche: persona titolare di un permesso ai sensi dell’articolo 14 capoverso 2 della legge.

Art. 3 cpv. 1

Concerne soltanto il testo francese.

RS ...

1 RS 941.411

2008–......