Progetto
Consultazione 2007/103: Revisione parziale dell'ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl; RS 941.411) · 20 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 1Fedlex · Progetto
Ordinanza sugli esplosivi (OEspl)
del ...
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 27 novembre 20001 sugli esplosivi è modificata come segue:
Sostituzione di espressioni
In tutta l’ordinanza, l’espressione «Commissione dei brillamenti» è sostituita con l’espressione «commissione d’esame».
Art. 1a Definizioni
S’intende per:
a. sicurezza: la sicurezza che garantisce protezione a persone e cose e limita le conseguenze di un eventuale incidente, quando si utilizzano esplosivi in modo conforme alla loro destinazione;
b. esplosivi: esplosivi e polvere da sparo ai sensi degli articoli 4 e 7a della legge;
c. fuochi d’artificio: i pezzi pirotecnici da spettacolo (categorie 1-4);
d. fuochi d’artificio professionali: i fuochi d’artificio della categoria 4.
e. commercializzazione: il trasferimento o la cessione, a titolo gratuito od oneroso, di esplosivi o pezzi pirotecnici a scopo di commercio o di utilizzazione in Svizzera;
f. commercio al dettaglio: la vendita libera di fuochi d’artificio delle categorie 1-3 agli utilizzatori;
g. persona con conoscenze specialistiche: persona titolare di un permesso ai sensi dell’articolo 14 capoverso 2 della legge.
Art. 3 cpv. 1
Concerne soltanto il testo francese.
RS ...
1 RS 941.411
2008–......