Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/103: Revisione parziale dell'ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl; RS 941.411) · 16 pagine

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RAPPORTO ESPLICATIVO CONCERNENTE L’ORDINANZA SUGLI ESPLOSIVI (OEspl, RS 941.411)

ART. 108 CPV. 1 E 3

Nel capoverso 1 l’espressione «Permesso di brillamento e di utilizzazione» è sostituita da «Permesso d’uso» come per il titolo prima dell’articolo 51. Nel capoverso 3 la categoria IV diventa «fuochi d’artificio professionali».

A BIS RT. 110 CPV. 2 LETT. C, NONCHÉ CPV. 2 , 4 E 6

L’articolo 110 definisce le modalità per gli elenchi sugli esplosivi e sui pezzi pirotecnici.

Il vigente capoverso 2 è completato da una lettera c ed è stato aggiunto anche un capoverso 2bis, secondo cui gli elenchi devono soddisfare i requisiti sanciti nell’allegato 14 in materia di tracciabilità degli esplosivi.

Nel capoverso 4 l’espressione «persona abilitata a eseguire brillamenti» è sostituita da «persona titolare di un permesso d’uso».

Nel capoverso 6 la denominazione vigente delle categorie dei pezzi pirotecnici è stata sostituita con quella nuova. Le categorie I-III diventano di conseguenza 1-3 e G2 è modificata in T2 e P2 a cui si aggiunge la categoria 4. La durata di conservazione dei dati è aumentata a 10 anni conformemente al nuovo allegato 14.

ART. 113 CPV. 1 LETT. F E CPV. 2

L’articolo 113 fissa le tasse da riscuotere secondo l’OEspl. Poiché la presente modifica introduce l’obbligo di possedere un permesso d’uso per categorie che prima non esistevano o che comunque non necessitavano di un permesso, il suo rilascio richiede una tassa supplementare.

Nel capoverso 2 l’espressione «permesso di brillamento e di utilizzazione» è sostituita da «permesso d’uso».

ART. 114

L’espressione «permesso di brillamento e di utilizzazione» è sostituita da «permesso d’uso».

ART. 118

L’articolo 118 disciplina la competenza per l’adeguamento degli allegati dell’OEspl. Inoltre, siccome la presente modifica comprende nuovi allegati, il numero 13 è sostituito da 16.

ART. 119

Il vigente articolo 119 disciplina le disposizioni transitorie applicabili a una revisione precedente. Poiché esse non sono più applicabili, l’articolo è abrogato.

ART. 119a

Il nuovo articolo 119a definisce le disposizioni transitorie necessarie per la presente modifica e fissa dei termini differenti a seconda degli argomenti.

Le autorizzazioni rilasciate prima dell’entrata in vigore della presente modifica restano valide (cpv. 1).

I requisiti sulla commercializzazione dei pezzi pirotecnici devono essere soddisfatti entro termini differenti, a seconda che se si tratti di pezzi pirotecnici da spettacolo o per scopi professionali. Le categorie 1-3 dovranno quindi adempiere i requisiti pertinenti a partire dal 4