Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/103: Revisione parziale dell'ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl; RS 941.411) · 16 pagine
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RAPPORTO ESPLICATIVO CONCERNENTE L’ORDINANZA SUGLI ESPLOSIVI (OEspl, RS 941.411)
ART. 26
L’articolo 26 disciplina i requisiti per l’imballaggio e stabilisce le indicazioni e le designazioni per i pezzi pirotecnici. Le disposizioni dell’articolo 26 non devono essere confuse con quelle dell’allegato 14 che si applicano esclusivamente agli esplosivi. Le prime sono infatti più rigorose, visto che si tratta di prodotti particolari. In effetti, la maggior parte dei pezzi pirotecnici sono venduti liberamente, a differenza di quanto avviene invece per i prodotti pericolosi o tossici acquistabili prevalentemente in farmacia o in drogheria, dove i venditori vengono appositamente istruiti per avvertire i clienti sui possibili rischi connessi all’utilizzo di tali prodotti. I pezzi pirotecnici vengono invece venduti dai dipendenti dei supermercati per periodi di tempo limitato.
Un’ulteriore differenza risiede nel fatto che, contrariamente a un farmaco, un uso inadeguato di un pezzo pirotecnico può costituire un rischio diretto per numerose persone.
Per tali ragioni, nel rispetto del nuovo articolo 4a capoverso 1 lettera b LOTC, l’OEspl si discosta dal diritto comunitario per quanto concerne le indicazioni obbligatorie e l’etichettatura degli oggetti pirotecnici.
Indicazioni nelle tre lingue ufficiali (cpv. 4):
Il capoverso 4 stabilisce che le indicazioni sulle etichette continueranno, per motivi di sicurezza, a figurare nelle tre lingue ufficiali. L’Ufficio centrale rilascia le autorizzazioni per la fabbricazione e sorveglia l’importazione, ma non la distribuzione in Svizzera. Pertanto, il semplice fatto che le istruzioni per l’uso di un pezzo pirotecnico autorizzato dall’Ufficio centrale siano riportate sull’etichetta soltanto in francese non garantisce che il prodotto venga poi effettivamente distribuito dall’importatore o dai grandi distributori esclusivamente nella Svizzera romanda. Inoltre, date le dimensioni ridotte del territorio e la crescente mobilità dei suoi cittadini, è necessario che in Svizzera le istruzioni d’uso figurino in tutte le lingue ufficiali, diversamente da quanto avviene invece nei Paesi dell’UE. È molto probabile infatti che una persona germanofona si rechi in Romandia per fare acquisti o che si verifichino, in generale, spostamenti tra le regioni linguistiche, soprattutto durante le vacanze estive e in occasione della festa del 1° agosto. I consumatori devono quindi potersi fidare completamente delle istruzioni per l’uso, in particolare quando si tratta di pezzi pirotecnici che non richiedono il possesso di un permesso d’uso.
Oltretutto, anche se un prodotto classificato come pericoloso è omologato per tutto il mercato europeo, l’etichetta varia in base alla lingua ufficiale del Paese. Numerose sono pertanto le etichette in uso sui mercati europei. La Svizzera non costituisce un’eccezione, bensì soltanto un ulteriore mercato destinatario del prodotto.
Etichettatura (cpv. 2 in combinazione con l’allegato 2 lett. i):
L’articolo 12 della direttiva 2007/23/CE stabilisce che ogni pezzo pirotecnico deve essere etichettato. Se l’etichettatura del prodotto è impossibile da eseguire, le indicazioni dovranno figurare sulla confezione più piccola di vendita. Tuttavia, l’interpretazione a contrario di tale articolo permette di dedurre che se ogni pezzo è stato etichettato, non sarà obbligatorio apporre l’etichetta anche sulla confezione più piccola di vendita. Il diritto svizzero prevede invece che le indicazioni devono figurare sulle unità elementari d’imballaggio anche se ogni pezzo pirotecnico è stato etichettato (cpv. 2).
In questo ambito, il diritto comunitario non è applicabile in Svizzera poiché potrebbe comportare dei rischi per i consumatori. I pezzi pirotecnici vengono infatti spesso utilizzati in condizioni di oscurità. Se l’etichetta figura soltanto sul pezzo pirotecnico, l’utilizzatore potrà farsi un’idea delle modalità d’impiego soltanto una volta aperta la confezione. Ciò può comportare dei rischi, nel caso ad esempio in cui l’utilizzatore si avvicini a una fiamma per leggere le