Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/103: Revisione parziale dell'ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl; RS 941.411) · 16 pagine

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RAPPORTO ESPLICATIVO CONCERNENTE L’ORDINANZA SUGLI ESPLOSIVI (OEspl, RS 941.411)

luglio 2010, mentre per le categorie T1, T2, P1, P2, P3 e 4 il termine è il 4 luglio 2013 (cpv. 2).

Le disposizioni in materia di tracciabilità degli esplosivi dovranno essere soddisfatte a partire dal 5 aprile 2012 (cpv. 3).

I permessi per l’acquisto rilasciati prima dell’entrata in vigore della presente modifica restano validi fino al 3 luglio 2017 o fino alla loro scadenza, a seconda della data più prossima.

Il corso di formazione per la categoria 4 dovrà essere disponibile a partire dal 4 luglio 2013 (cpv. 5).

ALLEGATO 1

L’allegato 1 definisce le categorie di pezzi pirotecnici. Le definizioni delle categorie T1, T2, P1, P2 e 1-4 sono adeguate ai criteri del diritto comunitario (cfr. punto 1.2) La definizione della categoria P3, che corrisponde all’attuale G3, resta invariata.

ALLEGATO 2

L’allegato 2 cita esplicitamente le frasi che dovranno figurare sulle unità elementari d’imballaggio e, se possibile, su ogni pezzo pirotecnico come statuito dall’articolo 26. Esse sono adeguate alle indicazioni previste dal diritto comunitario.

ALLEGATO 4.1

La nozione di permesso di brillamento è eliminata in tutto l’allegato e il periodo di conservazione dei registri è stato aumentato da 5 a 10 anni come sancito dal nuovo articolo 110 capoverso 6.

ALLEGATO 4.2

La categoria G2 è suddivisa in T2 e P2 a cui si aggiunge la categoria 4. Come sancito dal nuovo articolo 110 capoverso 6, il periodo di conservazione dei registri è stato aumentato da 5 a 10 anni.

ALLEGATO 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 13

Questi allegati vertono sulla garanzia della qualità dei prodotti che, a seguito della modifica, concerne anche i pezzi pirotecnici. L’espressione «esplosivo» va pertanto sempre completata con «o pezzo pirotecnico».

ALLEGATO 14

Il nuovo allegato 14 disciplina i requisiti che le etichette degli esplosivi devono soddisfare. Queste prescrizioni sono riprese dalla direttiva 2008/43/CE relativa alla tracciabilità degli esplosivi e sono sancite dal nuovo articolo 8 capoverso 1 lettera abis.

Come sancito dai nuovi articoli 20 capoverso 3, 21 capoverso 1 e 23 capoverso 4, il numero 2 dell’allegato disciplina l’obbligo per i fabbricanti e gli importatori di apporre un’identificazione univoca su ogni unità elementare d’imballaggio.

I numeri 12 e 13 disciplinano le modalità per la raccolta dei dati e la tenuta dei registri conformemente al nuovo articolo 110.