Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/103: Revisione parziale dell'ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl; RS 941.411) · 16 pagine
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RAPPORTO ESPLICATIVO CONCERNENTE L’ORDINANZA SUGLI ESPLOSIVI (OEspl, RS 941.411)
definisce i requisiti supplementari per gli esplosivi e il capoverso 3 quelli per i pezzi pirotecnici.
Nel capoverso 3 verrà inserito l’obbligo di allegare alla domanda d’importazione un’etichetta originale del prodotto. Questo consentirà di verificare se l’etichetta soddisfa i requisiti di cui all’articolo 26, in particolare se è stata redatta nelle tre lingue ufficiali e se contiene il numero d’identificazione CH che deve figurare su ogni pezzo pirotecnico immesso sul mercato svizzero (cfr. commento all’art. 26).
ART. 36 CPV. 2
Per consentire all’Ufficio centrale di esercitare il controllo integrale su tutto il commercio di esplosivi e di pezzi pirotecnici, come statuito dall’obiettivo principale del messaggio sulla LEspl (FF 1975 II 1261 e 1265), si propone di inserire l’obbligo per i Cantoni di trasmettere all’Ufficio centrale una copia delle autorizzazioni di vendita rilasciate. In questo modo verrà agevolato il rilascio delle autorizzazioni per l’importazione, le quali non sono concesse in funzione della conformità del prodotto bensì della facoltà di soddisfare determinati requisiti (p. es. garantire un immagazzinamento appropriato), una circostanza che è attestata tramite le autorizzazioni di vendita.
ART. 47 CPV. 1
Secondo il vigente capoverso 1 gli acquirenti di pezzi pirotecnici della categoria G2 devono essere titolari di un permesso d’acquisto. La categoria G2 diventa T2 e P2. Come già spiegato in precedenza, i fuochi d’artificio della categoria 4 presentano un rischio potenziale che corrisponde almeno a quello dei pezzi pirotecnici delle categorie T2 e P2. Anche per i fuochi d’artificio professionali va pertanto introdotto l’obbligo di possedere un permesso d’uso e d’acquisto.
Gli organi responsabili della formazione dovranno pertanto elaborare nuovi corsi per i fuochi d’artificio della categoria 4.
Tuttavia è prevista un’eccezione per i fuochi d’artificio tradizionali della categoria 4 ai sensi dell’articolo 7 capoverso 6.
TITOLO PRIMA DELL'ART. 51
Attualmente il capitolo 5 disciplina i permessi di brillamento e di utilizzazione. Poiché nel quadro della revisione della LOTC il campo d’applicazione del permesso d’uso (in tedesco Sprengausweis) sancito dall’articolo 14 LExpl è stato esteso anche ai pezzi pirotecnici da spettacolo, questa distinzione è diventata superflua. In tedesco la nozione Sprengausweis è pertanto stata modificata in Ausweis. Si tratta di una scelta legittima se si considera che il documento è sempre lo stesso e contiene semplicemente menzioni (cfr. art. 52) differenti a seconda della categoria di esplosivi o di pezzi pirotecnici che il titolare è abilitato a utilizzare. Il capitolo 5 quindi ora menziona semplicemente il permesso d’uso (Ausweis), un termine che si riferisce sia alle abilitazioni a utilizzare gli esplosivi (abilitazioni al brillamento) sia alle abilitazioni a utilizzare i pezzi pirotecnici (abilitazioni all’utilizzazione) come indicato nel titolo della sezione 1.
ART. 51 CPV. 1
La modifica apportata concerne soltanto il testo francese.