Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/103: Revisione parziale dell'ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl; RS 941.411) · 16 pagine

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RAPPORTO ESPLICATIVO CONCERNENTE L’ORDINANZA SUGLI ESPLOSIVI (OEspl, RS 941.411)

ciabilità nonché controllo dell’etichetta del prodotto). Per motivi di sicurezza, è necessario che tale controllo, circoscritto all’importazione e alla fabbricazione, venga mantenuto. Non è ipotizzabile pertanto sopprimere la categoria P3, sebbene con il suo mantenimento la classificazione dell’OEspl si discosti lievemente dalla classificazione adottata dalla direttiva 2007/23/CE.

Categoria 4:

Con la revisione dell’OEspl viene introdotto l’obbligo di possedere un permesso d’uso per l’utilizzazione di fuochi d’artificio della categoria 4. L’obbligo è motivato dalla pericolosità potenziale di tali oggetti. Nonostante siano classificati come fuochi d’artificio, il loro uso sarà reso professionale, verrà sottoposto a maggiori vincoli e quindi parificato, sotto questo aspetto, all’uso delle categorie T2 e P2 (la vecchia categoria G2), ovvero ai pezzi pirotecnici per scopi professionali (industriali, tecnici o agricoli) la cui utilizzazione presuppone il possesso di un permesso d’uso.

Per quanto riguarda la terminologia, attualmente, l’articolo 14 LEspl utilizza l’espressione «permesso d’uso» (Sprengausweis). Il permesso d’uso è un documento in cui possono figurare diverse menzioni (cfr. art. 52 OEspl), a seconda che si tratti di un’abilitazione al brillamento (impiego di esplosivi) o all’utilizzazione di pezzi pirotecnici. Tuttavia, poiché nel quadro della revisione della LOTC il campo d’applicazione dell’articolo 14 capoverso 2 LEspl è stato esteso anche ai pezzi pirotecnici da spettacolo, nella versione tedesca il termine «Sprengausweis» sarà sostituito con il termine più generico di «Ausweis». In italiano, e in francese, non è possibile ripetere la stessa operazione, in quanto il termine «permesso» («permis» in francese) potrebbe essere confuso con «permesso d’acquisto» ai sensi dell’articolo 12 LEspl («permis d’acquisition» nel testo francese). Pertanto si è deciso di adottare il termine «permesso d’uso» («permis d’emploi» in francese) e, al contempo, di sopprimere in tutto il testo dell’OEspl il termine «permesso di brillamento» («permis de minage» e «Spreng- und Verwendungsausweis» in francese e in tedesco; cfr. qui di seguito il punto 2 «sostituzione di espressioni»).

Categorie T1, P1, T2 e P2:

Occorre precisare che le attuali categorie G1 e G2 corrispondono grosso modo rispettivamente alle categorie europee T1 e P1 e T2 e P2. L’introduzione nell’OEspl di tale sistema di classificazione non dovrebbe pertanto comportare alcun cambiamento sostanziale del regime d’autorizzazione per l’acquisto o l’impiego di pezzi pirotecnici.

1.2.2 ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO DEI PERMESSI (ART. 14 CPV. 6 LESPL)

Su richiesta dell’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT), in futuro sarà predisposto un accesso elettronico diretto ai dati. Ciò consentirà ai Cantoni e all’Ufficio centrale di accedere in qualsiasi momento a un registro dei permessi costantemente aggiornato.

Inoltre, come previsto dalla nuova LEspl modificata nel quadro della revisione della LOTC, l’UFFT è autorizzato a utilizzare il numero d’assicurato AVS per registrare i permessi d’uso.

1.2.3 TRACCIABILITÀ DEGLI ESPLOSIVI (ART. 29 CPV. 4 LESPL)

La legislazione svizzera prevede attualmente diversi tipi di marcatura ed etichettatura degli esplosivi (art. 18 segg. OEspl). La Svizzera è l’unico Paese in cui la legislazione stabilisce che gli esplosivi devono contenere un fattore di rilevamento che permetta di identificare, anche dopo l’esplosione, la provenienza e il periodo di fabbricazione dell’esplosivo (art. 18 O-Espl). Conformemente alla Convenzione internazionale del 1° marzo 1991 sul contrassegno