Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/103: Revisione parziale dell'ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl; RS 941.411) · 16 pagine
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RAPPORTO ESPLICATIVO CONCERNENTE L’ORDINANZA SUGLI ESPLOSIVI (OEspl, RS 941.411)
ART. 7
L’articolo 7 definisce i pezzi pirotecnici da spettacolo. Nonostante siano solitamente designati come «fuochi d’artificio», questi oggetti sono menzionati nella rubrica dell’articolo 7 come «pezzi pirotecnici da spettacolo» (categorie 1-4 oppure fuochi d’artificio), per distinguerli nettamente dai pezzi pirotecnici per scopi professionali (categorie T1, T2, P1, P2 e P3). La definizione del termine «fuochi d’artificio» è contenuta nel nuovo articolo 1a lettera c (cfr. punto 1.2.1).
Il vigente articolo 7 capoverso 1 statuisce che i fuochi d’artificio sono classificati dall’Ufficio centrale nelle categorie I-IV. Poiché la classificazione è contemplata dal diritto comunitario, non è più necessario che l’Ufficio centrale continui a svolgere questo compito. La numerazione delle categorie è pertanto modificata secondo la classificazione illustrata in precedenza al punto 1.2.1.
I capoversi successivi descrivono i requisiti specifici di ogni categoria di fuochi d’artificio.
Il nuovo capoverso 2 sancisce tuttora che per i fuochi d’artificio della categoria 1 sono necessarie soltanto l’autorizzazione di fabbricazione e l’autorizzazione d’importazione. Prevede anche che nei riguardi dei fuochi d’artificio non si applichino le altre prescrizioni relative ai pezzi pirotecnici. Con la revisione dell’OEspl è stato, infine, introdotto il divieto di fornire tali oggetti a persone di età inferiore ai 12 anni.
Il nuovo capoverso 3 fissa a 16 anni il limite di età per la fornitura dei fuochi d’artificio della categoria 2.
Il nuovo capoverso 4 riprende il vigente capoverso 2 e statuisce che i fuochi d’artificio della categoria 3 non possono essere forniti ai minori di 18 anni.
Analogamente al vecchio capoverso 2 e conformemente all’articolo 8a LEspl, il nuovo capoverso 5 vieta il commercio al dettaglio (vendita libera) dei fuochi d’artificio professionali (categoria 4). Nel capoverso 5 è inserita inoltre una nuova disposizione, in virtù della quale i fuochi d’artificio di questa categoria potranno essere utilizzati o maneggiati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche e titolari di un permesso d’uso. Queste due condizioni costituiscono la principale novità della presente revisione (cfr. spiegazioni al punto 1.2.1). Gli oggetti della categoria 4 presentano infatti una pericolosità potenziale talmente elevata da giustificare la scelta di estendere a questo tipo di fuochi d’artificio le stesse restrizioni che si applicano ai pezzi pirotecnici per scopi professionali, ovvero gli altri oggetti pericolosi per il cui utilizzo è richiesto un permesso d’uso (corrispondenti alla vecchia categoria G2, suddivisa nella presente modifica in T2 e P2).
Il nuovo capoverso 6 consente di rispettare il patrimonio culturale e tradizionale svizzero (con riferimento in particolare alla festa nazionale e a San Silvestro), autorizzando in via eccezionale, alle stesse condizioni della categoria 3 ed esclusivamente per il territorio svizzero, l’acquisto e l’impiego senza permesso di determinati fuochi d’artificio professionali (p. es. vulcani di grandi dimensioni, razzi ecc.) in occasione di avvenimenti culturali.
Nella pratica, si tratta di fuochi d’artificio che fanno attualmente parte delle categorie II e III. Poiché l’Unione europea non ha ancora definito con precisione il contenuto delle future categorie 1-4, non è escluso che alcuni oggetti solitamente classificati nella categoria III possano essere inclusi nella nuova categoria 4 soggetta all’obbligo di permesso.
Occorre ricordare a questo proposito che una buona parte dei cittadini svizzeri è abituata a maneggiare questi oggetti, venduti solitamente, in funzione dell’autorizzazione, durante i 15 giorni che precedono un evento culturale. Pertanto questi fuochi d’artificio non rappresentano un rischio maggiore rispetto agli altri pezzi delle categorie 1-3 in circolazione. È necessario