Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/103: Revisione parziale dell'ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl; RS 941.411) · 16 pagine

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RAPPORTO ESPLICATIVO CONCERNENTE L’ORDINANZA SUGLI ESPLOSIVI (OEspl, RS 941.411)

degli esplosivi plastici ed in foglie ai fini del rilevamento, l’articolo 19 OEspl prevede che anche gli esplosivi plastici debbano contenere un fattore di rilevamento, ovvero un marcatore per il rilevamento olfattivo degli esplosivi durante i controlli di sicurezza, soprattutto negli aeroporti. Inoltre, anche le micce di sicurezza e le micce detonanti devono essere munite di un marchio individuabile anche dopo il loro impiego che permetta di risalire al fabbricante e alla data di fabbricazione (art. 20 OEspl). Infine, l’articolo 21 contiene un elenco di tutte le prescrizioni relative all’imballaggio e all’etichettatura (indicazioni e designazioni) degli esplosivi.

A seguito degli attentati di Madrid del 2004, la Comunità europea ha voluto migliorare le possibilità di rilevare la provenienza degli esplosivi per consentire di rintracciare e identificare i detentori degli esplosivi in qualsiasi momento e lungo tutta la catena della fornitura, ovvero dal sito produttivo fino all’utilizzatore finale. A tal fine è stata adottata la direttiva 2008/43/CE che prevede, oltre a un sistema di etichettatura classico, l’utilizzo di un codice a barre o a matrice oppure di una piastrina elettronica di materiale inerte e passivo.

I sistemi di marcatura (art. 18, 19 e 20 OEspl) adottati in Svizzera e a livello internazionale continueranno a essere validi. Per eliminare gli ostacoli tecnici al commercio concernenti l’immissione sul mercato di articoli pirotecnici, la legislazione svizzera sarà adattata al contenuto della direttiva 2008/23/CE mediante la modifica degli articoli 20, 21 e 23 OEspl, relativi al sistema di marcatura ed etichettatura, e mediante l’aggiunta degli allegati 14, 15 e 16.

1.3 DIFFERENZE CON IL DIRITTO COMUNITARIO

Qui di seguito sono riportati i punti che differenziano l’OEspl dal diritto comunitario:

 categoria P3 (cfr. punto 1.2.1);

 fuochi d’artificio tradizionali (art. 7 cpv. 6 OEspl);

 vigili del fuoco (art. 24 OEspl);

 contenuto ed etichettatura (art. 26 OEspl);

 numero d’identificazione CH (art. 26 OEspl).

2 COMMENTO ALLE MODIFICHE DELL’ORDINANZA

SOSTITUZIONE DI ESPRESSIONI

Attualmente i permessi d’uso vengono rilasciati dalla Commissione dei brillamenti. Tuttavia, con la modifica dell’OEspl l’obbligo di possedere un permesso d’uso sarà esteso anche ai fuochi d’artificio della categoria 4 (cfr. spiegazioni al punto 1.2.1). Pertanto, dato che la sua competenza non sarà più limitata soltanto agli esplosivi, la Commissione dei brillamenti sarà rinominata «commissione d’esame».

Per la stessa ragione il termine «brillamento» è stato soppresso a più riprese nel testo (cfr. spiegazioni al punto 1.2.1). Si è rinunciato tuttavia a ricorrere alla tecnica della «sostituzione di espressioni», dato il carattere eterogeneo delle modifiche apportate.

ART. 1a

Le definizioni contenute nell’articolo 9 si riferiscono esclusivamente agli esplosivi. Poiché la presente revisione concerne anche i pezzi pirotecnici, sarà necessario includere nel testo ulteriori definizioni. Le nuove definizioni, comprese quelle di cui all’articolo 9, verranno raggruppate nel nuovo articolo 1a. L’articolo 9 sarà conseguentemente abrogato.