Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/103: Revisione parziale dell'ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl; RS 941.411) · 16 pagine
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RAPPORTO ESPLICATIVO CONCERNENTE L’ORDINANZA SUGLI ESPLOSIVI (OEspl, RS 941.411)
Le lettere a e b contenenti le definizioni di «sicurezza» ed «esplosivi» sono riprese dall’articolo 9.
Le lettere c e d riportano rispettivamente le definizioni dei termini «fuochi d’artificio» e «fuochi d’artificio professionali». Fatta eccezione per la rubrica dell’articolo 7 e del nuovo numero 2 dell’allegato 1, per evitare di fare confusione il termine «fuochi d’artificio» designerà nel testo le categorie 1-4 nel loro complesso. Nei casi in cui invece ci si riferisce soltanto a una categoria, sarà semplicemente specificata la categoria di appartenenza (p. es. «fuochi d’artificio della categoria 1»). Per la categoria 4, si utilizzerà invece il termine «fuochi d’artificio professionali». Il termine permette di mettere in rilievo il carattere specifico di questa categoria rispetto alle altre tre categorie (pezzi pirotecnici da spettacolo il cui impiego è riservato ai titolari di un permesso d’uso).
La lettera e riprende la definizione di «commercializzazione» di cui all’articolo 9 lettera c attualmente in vigore.
Su richiesta dei professionisti del settore, è stata introdotta la lettera f contenente la definizione di «commercio al dettaglio», termine menzionato anche nell’articolo 7 capoverso 5.
La lettera g definisce la nozione di «persona con conoscenze specialistiche». Questo termine è utilizzato in riferimento alle categorie che presuppongono il possesso di un permesso.
ART. 3 CPV. 1
La modifica concerne soltanto il testo francese.
ART. 5 CPV. 1
L’articolo 5 capoverso 1 contiene la definizione di pezzi pirotecnici. Per rendere la definizione conforme al diritto comunitario, è stato aggiunto il termine «gas», sebbene esso sia già compreso nella nozione di «pressione». Occorre comunque precisare che in questo contesto il termine gas non si riferisce necessariamente ai gas tossici.
ART. 6
L’articolo 6 definisce i pezzi pirotecnici per scopi professionali. Dal punto di vista del contenuto, la definizione rimane invariata. Cambiano invece i nomi delle categorie, adattati alla classificazione del diritto comunitario. In tutto l’articolo, come ricordato in precedenza (cfr. punto 1.2.1), la categoria G1 è suddivisa in T1 e P1, la categoria G2 in T2 e P2, mentre la categoria G3 assume la denominazione di P3 (cfr. tabella di cui al punto 1.2.1).
In base all’articolo 6 capoverso 1, attualmente i pezzi pirotecnici per scopi professionali sono assegnati alle rispettive categorie dall’Ufficio centrale. Poiché la classificazione sarà ripresa dal diritto comunitario, non è più necessario che l’Ufficio centrale continui a svolgere questo compito.
L’ordinanza in vigore sancisce il divieto di fornire pezzi pirotecnici delle categorie G1 e G2 a persone di età inferiore ai 18 anni. Inoltre, per utilizzare pezzi pirotecnici della categoria G2 è necessario possedere un permesso d’acquisto o d’uso. Tale obbligo è sancito dagli articoli 47 capoverso 1 e 52 capoverso 6 OEspl. Per le categorie T1 e P1 (la vecchia categoria G1) il limite di età resta fissato a 18 anni (cpv. 2), mentre le categorie T2 e P2 (la vecchia categoria G2) continuano a essere soggette all’obbligo di un permesso. Per motivi di chiarezza, è stato introdotto il nuovo capoverso 2bische sancisce il divieto di fornire pezzi pirotecnici delle categorie T2 e P2 alle persone prive di conoscenze specialistiche e di un permesso d’uso ai sensi dell’articolo 14 capoverso 2 LEspl, modificato nel quadro della revisione della LOTC.