Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/103: Revisione parziale dell'ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl; RS 941.411) · 16 pagine

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RAPPORTO ESPLICATIVO CONCERNENTE L’ORDINANZA SUGLI ESPLOSIVI (OEspl, RS 941.411)

quindi garantire la vendita libera di tali prodotti, avvertendo semplicemente il cittadino del divieto di esportazione.

Peraltro, la pratica inversa applicata ai fuochi d’artificio che scoppiano a terra, autorizzati nella Comunità europea ma totalmente vietati in Svizzera (art. 31 cpv. 2 lett. a), sembra funzionare alla perfezione. I fabbricanti e gli importatori stranieri sono infatti al corrente del divieto vigente in Svizzera per questo tipo di fuochi d’artificio altamente pericolosi e dimostrano di rispettare questa prassi consolidata.

Pertanto il capoverso 6 offre all’Ufficio centrale la possibilità di prevedere eccezioni basate su criteri tecnici precisi (p. es. il peso per i vulcani di grandi dimensioni), consentendo l’acquisto e l’impiego di fuochi d’artificio professionali unicamente sul territorio svizzero e in occasione di eventi culturali, alle stesse condizioni della categoria 3. Tale limitazione nell’uso è segnalata all’acquirente mediante l’etichetta riportante il divieto di esportazione (cfr. allegato 2 lett. i).

Il capoverso 6 potrebbe essere considerato una deroga alle categorie e alle relative disposizioni introdotte dalla direttiva 2007/23/CE. In realtà, si tratta di una misura atta a garantire esclusivamente la sicurezza delle persone residenti in Svizzera. Tale misura invece di rappresentare un ostacolo per il mercato e i fabbricanti europei, consente a questi ultimi di ampliare la gamma dell’offerta estendendola anche ai prodotti in questione.

A BIS RT. 8 CPV. 1 LETT. A E CPV. 2 LETT. A E C

Nel capoverso 1 dell’articolo 8 sono elencate le condizioni che gli esplosivi devono soddisfare per poter essere commercializzati. Analogamente alla lettera a, secondo cui per la commercializzazione, gli esplosivi devono essere conformi alla direttiva CE sugli esplosivi, la nuova lettera abisimpone, ai fini dell’immissione sul mercato, l’adempimento dei requisiti del nuovo allegato 14, che riprende la direttiva 2008/43/CE relativa alla tracciabilità degli esplosivi per uso civile.

Nel capoverso 2 lettera a l’espressione «in Svizzera» è soppressa, poiché è evidente che l’OEspl si applica esclusivamente in Svizzera.

Secondo l’attuale capoverso 2 lettere a e b, le disposizioni del capitolo 1 relative ai requisiti degli esplosivi non si applicano agli esplosivi utilizzati nell’ambito scientifico, della ricerca, dello sviluppo o agli esplosivi impiegati dalla polizia. La vigente lettera c aggiunge che il capitolo 1 non si applica nemmeno agli esplosivi utilizzati per la formazione nei settori menzionati nelle lettere a e b. Tale disposizione risulta superflua, in quanto è chiaramente sottinteso che gli ambiti descritti nelle lettere a e b comprendono anche la formazione.

ART. 9

L’attuale articolo 9 definisce alcuni termini relativi agli esplosivi. Poiché tali termini sono stati ripresi nell’articolo 1a, l’articolo 9 sarà abrogato.

ART. 20, RUBRICA, NONCHÉ CPV. 3

L’articolo 20 concerne la marcatura delle micce di sicurezza e delle micce detonanti. Affinché il mercato europeo resti accessibile per i prodotti svizzeri, essi devono adempiere, conformemente al nuovo capoverso 3, i requisiti supplementari di cui all’allegato 14 relativi alla tracciabilità degli esplosivi.