Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/103: Revisione parziale dell'ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl; RS 941.411) · 16 pagine
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RAPPORTO ESPLICATIVO CONCERNENTE L’ORDINANZA SUGLI ESPLOSIVI (OEspl, RS 941.411)
TITOLO PRIMA DELL'ART. 66
In analogia all’articolo 65, l’espressione «Comitato d’esperti sugli esplosivi» è sostituita da «comitato di esperti».
ART. 66 CPV. 1, FRASE INTRODUTTIVA, NONCHÉ CPV. 2
Anche in questo caso il «Comitato d’esperti sugli esplosivi» è modificato in «comitato di esperti». La legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA; RS 172.010) statuisce norme restrittive riguardo alla delega di competenze per l’istituzione di comitati di esperti permanenti. Onde eliminare ogni ambiguità ed evitare che il comitato di esperti sia sottoposto a nuove disposizioni, il nuovo capoverso 1 precisa che il comitato è istituito ad hoc secondo i compiti e l’ambito specifico.
ART. 67, FRASE INTRODUTTIVA E LETT. B ED E, PRIMO PERIODO
L’articolo disciplina il commercio agevolato di esplosivi o pezzi pirotecnici destinati a scopi scientifici, di ricerca o di sviluppo (l’istruzione è stata eliminata in analogia all’art. 8 cpv. 2 lett. c). Gli esplosivi sono già contemplati dall’articolo 8 capoverso 2 che sancisce un’eccezione alle condizioni per la commercializzazione. Con l’articolo 24 capoverso 2, questa eccezione è stata estesa, per motivi di coerenza e in analogia all’articolo 8 capoverso 2, anche ai pezzi pirotecnici. Nel capoverso 1 dell’articolo 67 è stato pertanto inserito un rimando all’articolo 24 capoverso 2. L’espressione «in Svizzera» è eliminata in analogia all’articolo 8 capoverso 2 lettera a.
Nelle lettere b ed e l’espressione «permesso di brillamento e di utilizzazione» è sostituita da «permesso d’uso».
ART. 72
Le denominazioni vigenti delle categorie di pezzi pirotecnici vanno sostituite con le nuove denominazioni della presente modifica. Nel capoverso 1, G2 diventa quindi T2 e P2, mentre nel capoverso 2, G1 è modificato in T1 e P1 con l’aggiunta della categoria 4.
ART. 73 CPV. 1
La modifica concerne soltanto il testo francese e tedesco.
ART. 86
Il presente articolo verte sulla custodia e il deposito di pezzi pirotecnici per scopi professionali. Nel capoverso 1, G2 è modificato in T2 e P2, mentre nel capoverso 2, la categoria G1 diventa T1 e P1 con l’aggiunta della categoria 4.
ART. 88 CPV. 1
La modifica concerne soltanto il testo francese e tedesco.
ART. 93 CPV. 1
Il riferimento alla tecnica si estende anche al settore dei pezzi pirotecnici. Occorre pertanto eliminare l’espressione «di brillamento».