Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/103: Revisione parziale dell'ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl; RS 941.411) · 16 pagine
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RAPPORTO ESPLICATIVO CONCERNENTE L’ORDINANZA SUGLI ESPLOSIVI (OEspl, RS 941.411)
istruzioni per l’uso. L’etichettatura delle più piccole unità d’imballaggio permette invece ai consumatori in Svizzera di rendersi conto, già al momento dell’acquisto, delle modalità di impiego e delle precauzioni da adottare, determinando eventualmente la decisione d’acquisto del prodotto in questione. Un eventuale recepimento delle norme comunitarie in materia comprometterebbe l’efficacia della legislazione svizzera e dei controlli da eseguire. Il numero esiguo di incidenti che si verificano in Svizzera dimostrano l’efficacia delle norme sull’etichettatura.
Numero d’identificazione CH (cpv. 2 lett. h):
Il nuovo capoverso 2 lettera h stabilisce che sull’etichetta deve essere riportato anche il numero d’identificazione CH. Questo numero di riferimento viene attualmente già riportato sull’etichetta. In passato esso era denominato «numero d’ammissione CH». L’uso dell’espressione «numero d’identificazione CH» è dovuta al fatto che questo numero non serve più a esaminare e a omologare il prodotto, ma soltanto a controllare che l’etichetta, che varia da Paese a Paese in funzione della lingua e della rispettiva clientela, sia conforme ai requisiti.
L’etichetta è solitamente controllata prima che il prodotto sia fabbricato o importato. Infatti, il distributore non può correre il rischio (in termini di costi e di procedure da seguire) che la sua merce venga rifiutata. Grazie a questa procedura non occorre mai rispedire i pezzi pirotecnici ai fornitori. L’attribuzione di un numero all’etichetta permette di accelerare la procedura di controllo per il rilascio di un’autorizzazione di fabbricazione o d’importazione. Un simile sistema, basato sui numeri di riferimento, è previsto ad esempio anche in Germania. Non si tratta di uno scostamento dal diritto comunitario, bensì di uno strumento che permette di semplificare le procedure amministrative.
Le restanti disposizioni dell’articolo 26 sono conformi al diritto comunitario.
Come nel caso degli esplosivi, gli imballaggi per la spedizione di pezzi pirotecnici devono essere conformi alle prescrizioni dell’Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (cpv. 1).
Il capoverso 2 contiene un elenco delle indicazioni che devono figurare su ogni unità d’imballaggio e, se possibile, su ogni pezzo. Fatta eccezione per la lettera h, già trattata in precedenza, il capoverso 2 riprende le norme del diritto comunitario, soprattutto la marcatura di conformità (lett. g) riportata nell’allegato IV della direttiva 2007/23/CE. Tale contrassegno attesta che il pezzo è stato sottoposto con successo all’esame di conformità eseguito dagli organismi notificati dalla Comunità europea.
Il capoverso 3 rinvia all’allegato 2 che stabilisce quali istruzioni e designazioni supplementari devono figurare in modo esplicito e imperativo sui pezzi pirotecnici.
Infine, il capoverso 5 esclude dal campo di applicazione dell’articolo i pezzi pirotecnici che servono per scopi scientifici, dimostrativi, di ricerca, di sviluppo o di prova.
ART. 31 CPV. 2 LETT. A
L’espressione «pezzi pirotecnici da spettacolo» è sostituita da «fuochi d’artificio» (cfr. commento all’art. 7).
ART. 32
L’articolo disciplina i dati necessari per una domanda d’importazione. Il capoverso 1 vigente verte sui requisiti generali applicabili sia agli esplosivi sia ai pezzi pirotecnici. Il capoverso 2