Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/39: Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico e modifica dell'ordinanza sull'energia · 26 pagine

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sull'imposizione degli oli minerali – le esigenze minime relative al bilancio ecologico generale, segnatamente per quanto attiene alle piante energetiche.

Ad 6.5: Calcolo della rimunerazione

Per il calcolo viene adottato il metodo dell'ammortamento con i tempi definiti al numero 6.6b e un tasso d'interesse del 5 per cento.

Lettera a: base per la determinazione della rimunerazione di base è la prestazione equivalente calcolata sulla base della produzione lorda di elettricità per anno civile e il numero di ore annuali. In tal modo si intende tenere conto del fatto che i costi fissi risultano proporzionalmente maggiori con una produzione leggermente inferiore (ad es. a seguito di fluttuazioni del contenuto energetico di gas poveri).

Lettera b: il proprio uso dell'impianto – ad esempio per l'operatività di pompe e agitatori nonché di impianti convogliatori, di ventilazione, di controllo, di illuminazione, di riscaldamento o di preessicazione del combustibile eccetera – viene considerato nel calcolo mediante un valore medio definito per tipo di impianto. Esso va a diminuire corrispondentemente il tasso di rimunerazione.

Lettera e: del bonus possono beneficiare solo i materiali elencati alla lettera e, ma non la legna naturale da prima o seconda trasformazione (ad esempio da lavorazione in propria segheria o falegnameria).

Lettera g: la biomassa agricola può provenire anche da altre aziende agricole, ad esempio da imprese o consorzi operanti nelle vicinanze. In questo ambito devono tuttavia essere osservate le regolamentazioni in ordine alle distanze massime percorse. Le altre biomasse provenienti da attività agricola (ad esempio i residui di cibo) vengono considerate biomasse agricole, purché tuttavia non vengano prelevate da imprese industriali. La quota di biomassa e piante energetiche non agricole non può superare complessivamente il 20 per cento (rispetto alla massa fresca) del volume totale di substrati impiegati dall'impianto energetico. La quota di piante energetiche non può tuttavia superare il 10 per cento della quantità totale.

Lettera j: la disposizione intende creare un incentivo a superare le esigenze minime previste per gli altri impianti ad abbinamento forza-calore. Tali esigenze devono essere superate almeno del 10 per cento rispetto alla produzione lorda di calore.

Ad 6.6: Riduzione annua e durata della rimunerazione

Per gli impianti a biomassa, il potenziale tecnico di riduzione dei costi sul piano degli specifici costi di investimento non appare ancora interamente sfruttato. Non è tuttavia prevista alcuna degressione, poiché con il crescente numero di impianti si prospetta una lievitazione dei costi di substrati e combustibili, che andrà a compensare interamente o perfino anche in eccesso i benefici del know-how acquisito.

Ad 6.7: Procedura di notifica preliminare e di preavviso

Numero 1: la notifica prelimare deve fornire in particolare chiare indicazioni sulle possibilità di utilizzo esterno del calore. Non è prevista la possibilità di proroga dei termini. Se una scadenza non può

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