Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/39: Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico e modifica dell'ordinanza sull'energia · 26 pagine

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Sezione 3: Supplemento per il ritiro di elettricità

Art. 3h Fissazione, prelievo e pagamento del supplemento

I ruoli sono ripartiti come segue: l'UFE fissa annualmente e in anticipo il supplemento, mentre la società di rete riscuote trimestralmente il supplemento presso i gestori di rete; questa periodicità assicura che il Fondo alimentato dai supplementi di cui all'articolo 3i venga regolarmente dotato di sufficienti risorse finanziarie. Il gruppo di bilancio per le energie rinnovabili versa ai produttori, pure trimestralmente, la piena rimunerazione. In tal modo si intende impedire che i gestori di rete debbano addossarsi interessi passivi, come attualmente accade nell'attuale sistema di rimborso dei costi. L'ultimo periodo del capoverso 3 assicura che il gruppo di bilancio e rispettivamente il Fondo non siano esposti a problemi di liquidità. Il trasferimento dei costi dai gestori di rete ai consumatori finali è già disciplinato a livello di legge (art. 15b cpv. 2 LEne).

Il prezzo di mercato (cpv. 2) deve essere definito sulla base di prodotti il più possibile trasparenti e liquidi. Pertanto, si prestano a tale scopo in primo luogo i prodotti negoziati in borsa. Il principale mercato di riferimento per la Svizzera è attualmente rappresentato dallo European Energy Exchange (EEX) in Germania: presso questa borsa si tengono dalla fine del 2006 contrattazioni spot per l'area di mercato Svizzera, che comprende la zona di regolamentazione swissgrid. Alle ore 10.30 di ogni giornata di borsa si svolge un'asta per ciascuna delle 24 ore del giorno seguente. Lo Swissix (”Swiss Electricity Index“) rappresenta il prezzo medio per l'area di mercato Svizzera. Ai sensi del capoverso 2, come prezzo di mercato vale la media ponderata su base di volume del baseload Swissix, pubblicato quotidianamente. Tale prezzo di mercato deve essere determinato e pubblicato trimestralmente dall'UFE. Il calcolo deve basarsi sulla piazza di mercato più adatta per i prezzi spot.

Art. 3i Fondo alimentato dai supplementi

La base di questa disposizione è rappresentata dall'articolo 15b capoverso 5 LEne.

Sezione 4: Obblighi di notifica, rendiconto

Gli obblighi di notifica e di rendiconto della società di rete nei confronti dell'UFE mirano non da ultimo a consentire il controlling dei flussi finanziari.

A tale proposito si rimanda all'articolo 20 capoverso 3 LEne, a norma del quale ogni cinque anni il Consiglio federale è tenuto a controllare l'efficacia delle misure della legge nonché a presentare relativo rendiconto all'Assemblea federale. Il Consiglio federale ha facoltà di riferire anche a scadenze intermedie, segnatamente qualora i supplementi si avvicinino ai tetti di costo previsti dalla legge e si impongano quindi decisioni sui passi da compiere.

Sezione 5: Pubbliche gare

Artt. 4 e 5

Le gare pubbliche per programmi di efficienza sono già una positiva realtà in molti Paesi; esse contribuiscono ad accelerare il processo di implementazione pratica delle tecnologie di ultima

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