Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/39: Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico e modifica dell'ordinanza sull'energia · 26 pagine

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generazione e delle applicazioni energetiche più efficienti, offrendo ai consumatori un incentivo diretto. I programmi di efficienza sono fondamentalmente praticabili in molti settori di applicazione. Gli enti promotori dei progetti possono essere costituiti da organizzazioni e imprese sia pubbliche che private. Il legislatore, pur non disciplinando i settori di attuazione dei programmi di efficienza, pone un chiaro accento sugli edifici. In tal senso, i programmi di efficienza specifici nel quadro di questo sistema di pubbliche gare devono andare a integrare in modo mirato, mediante progetti chiaramente definiti sul piano dei contenuti e dei tempi di realizzazione, le misure cantonali appunto destinate agli immobili. Il coordinamento in questo ambito con il già esistente sistema di contributi globali dei Cantoni e con il Centesimo per il clima deve essere garantito.

L'erogazione dei mezzi ai progetti di efficienza considerati deve avvenire a livello centrale. L'UFE ha facoltà di occuparsene direttamente oppure di conferire relativo incarico a un'agenzia appositamente da costituire. Nel quadro del programma SvizzeraEnergia, che si rivolge simultaneamente ai Cantoni, all'economia nonché alle associazioni per l’ambiente e dei consumatori, una tale regolamentazione appare adeguata dal punto di vista pratico e anche dal profilo del coordinamento delle diverse attività. Lo svolgimento delle gare da parte di un organismo specificamente incaricato (UFE oppure agenzia), da formare con le agenzie per l'efficienza già esistenti e con il coinvolgimento del settore energetico e dei Cantoni, appare la soluzione più razionale. Essa consente in particolare di rendere direttamente partecipi i Cantoni, ma anche altri importanti attori del settore dell’energia, al processo decisionale relativo ai progetti presentati. Analogamente a quanto previsto per analoghi contributi a progetti nel quadro della legge sull'energia, il contributo massimo ai costi potrebbe ammontare al 40 per cento, mentre il 60 per cento dovrebbe essere finanziato con mezzi di terzi.

Capitolo 2b: Entrata e uscita dal modello dell’immissione previsto dall’articolo 7a della legge

Art. 6

Conformemente agli intendimenti del legislatore, espressi nei dibattiti in sede di Commissioni parlamentari e di Camere riunite, in avvenire deve esistere la possibilità di alternare il modello di immissione ai sensi dell'articolo 7a con il modello di energia ecologica previsto dall'articolo 7b LEne e viceversa. Poiché questo passaggio si prospetta particolarmente impegnativo soprattutto per il gruppo di bilancio per le energie rinnovabili e per la società di rete, è auspicabile che esso si svolga alla fine dell'anno civile. Il capoverso 3 dispone chiaramente che la corrispondente disposizione dell'articolo 7a capoverso 2 LEne si applica anche in questo caso.

Capitolo 3a: Edifici

Art. 11a

Il capoverso 1 intende favorire la massima armonizzazione possibile dell’attuazione delle prescrizioni dell'articolo 9 capoverso 3 LEne sul piano cantonale, appoggiando nel contempo gli sforzi di armonizzazione degli stessi Cantoni, che vedono peraltro ulteriormente garantita la loro competenza nella definizione della normativa di dettaglio.

Il capoverso 2 si rivolge ai grandi consumatori, che a norma del modulo 8 delle prescrizioni cantonali tipo nel settore energetico (MuKEn) sono chiamati a realizzare ragionevoli misure per l'ottimizzazione

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