Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/39: Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico e modifica dell'ordinanza sull'energia · 26 pagine

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Per il calcolo del prezzo di costo si fa riferimento nel limite del possibile a valori empirici. In quest’ambito, sono considerate come elementi di un impianto che incidono sui costi tutte le installazioni minime necessarie per la produzione di elettricità. Per gli impianti di abbinamento forzacalore ci si basa sull’utile ricavato dalla vendita del calore minimo da cedere esternamente all'impianto al prezzo del petrolio ai sensi dell'articolo 2a capoverso 2 OEn. Il calore vendibile va quindi a coprire una parte dei costi dell'impianto, riducendo i costi dell'elettricità e di conseguenza il tasso di rimunerazione.

Capoverso 2: per motivi pratici viene misurata la produzione lorda, che rappresenta la base di calcolo per la rimunerazione. Il fabbisogno proprio di elettricità per l'esercizio dell'impianto viene considerato nei tassi di rimunerazione, cosicché in ultima analisi viene rimunerata soltanto la produzione netta.

Il capoverso 3 dispone che durante l'esercizio di prova o di collaudo il diritto alla rimunerazione non sussiste ancora; quest'ultima diventa esigibile solamente dopo la consegna dell'impianto e l’avvio del suo pieno esercizio ordinario.

A norma del capoverso 4, la tecnologia più efficiente non deve esibire unicamente le migliori prestazioni tecniche, ma nel complesso anche l'impiego di materie prime compatibili con l'ambiente. In tal modo si intende evitare che, ad esempio, per la produzione di elettricità venga impiegato olio di palma dannoso per l'ambiente.

Il capoverso 5 stabilisce che per gli impianti ibridi si applicano i tassi di rimunerazione previsti per i singoli vettori energetici nelle appendici 1.1 a 1.5, con il conseguente calcolo di un prezzo misto proporzionale alle quote di tutte le energie effettivamente utilizzate; tale prezzo misto corrisponde quindi al tasso di rimunerazione per impianti ibridi.

Art. 3c Indennizzo del plusvalore ecologico

Ai sensi dell'articolo 7a non possono essere concessi indennizzi supplementari per plusvalori ecologici, poiché le diverse tecnologie hanno solo possibilità molto diverse di generare tali plusvalenze aggiuntive. Inoltre, queste prestazioni supplementari non hanno alcun nesso diretto con il prezzo di costo di un impianto. I plusvalori ecologici devono essere venduti su specifici mercati per l'energia ecologica, come previsto dall'articolo 7b LEne. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 6 OEn, ogni anno civile è data la possibilità di passare dall'articolo 7a all'articolo 7b LEne e viceversa (art. 6 OEn).

Art. 3d Riduzione annuale e durata della rimunerazione

L'articolo 7a LEne prevede una degressione annuale delle rimunerazioni per gli impianti di nuova realizzazione, allo scopo di tener conto del progresso tecnologico e delle attese diminuzioni dei prezzi. Tali riduzioni annuali, fissate in modo specifico a seconda della tecnologia, sono basate su opportune proiezioni.

La durata della rimunerazione corrisponde ai periodi di ammortamento (previsto dalle norme SIA o in uso nel ramo). La durata massima è stata fissata a 25 anni, considerata la mancanza di certezze sugli sviluppi dopo il 2030 (art. 1 cpv. 3 LEne).

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