Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/39: Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico e modifica dell'ordinanza sull'energia · 26 pagine
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Art. 3e Adeguamento del prezzo di costo
Il prezzo di costo deve poter essere adeguato non soltanto per i nuovi impianti che si aggiungeranno al sistema (in base all'art. 3d), ma a scadenza periodica anche per gli impianti già in esercizio, onde allinearli ai mutamenti – non prevedibili a più lungo termine – delle condizioni di esercizio, tra l'altro a seguito dell'evoluzione dei prezzi di mercato dei combustibili (soprattutto della biomassa) e dei tassi d'interesse, considerando altresì la forte incidenza delle condizioni meteorologiche effettive (ore di pieno regime degli impianti eolici, adduzione d’acqua).
In tal modo si è inteso ridurre il rischio che impianti già in esercizio conseguano nel tempo profitti esagerati oppure che vengano precocemente dismessi a causa di un continuo decremento dell’economicità.
Art. 3f Progressione periodica per gli impianti fotovoltaici
Le progressioni periodiche si orientano ai costi non coperti (prezzo di costo degli impianti di riferimento dedotto il prezzo di mercato). Poiché il prezzo di costo varia fortemente a seconda della categoria e considerando l'impossibilità di prevedere il futuro mix di impianti, non è possibile prevedere esattamente i costi non coperti per KWh che gli impianti realizzati dovranno sostenere. Fino al raggiungimento della soglia del 5 per cento (costi supplementari oltre 50 cent./kWh; art. 7a cpv. 4 lett. b numero 1 LEne) possono essere rimunerati, con il prezzo di costo fissato, impianti con una potenza nell'ordine dei 25 MW. La prevista degressione del 5 percento consentirà di scendere sotto questo primo limite di prezzo in un periodo da uno a cinque anni a seconda della composizione del mix di impianti. Con la delibera di un contingente di 12 MW per il primo anno e con ulteriori contingenti annuali (da 4 a 12 MW per anno all’incirca), che dovranno essere adeguati a seconda del mix di impianti, dovrebbe essere conseguita un'evoluzione annuale costante.
Art. 3g Procedura di notifica preliminare e di preavviso
L’esame dei progetti è affidato alla società di rete. Questa decisione è finalizzata alla semplificazione dei processi e non da ultimo è da ascrivere al fatto che in virtù dell'articolo 15b capoverso 1 LEne la rete è responsabile della riscossione dei supplementi.
La procedura di notifica preliminare e di preavviso intende garantire la sicurezza della pianificazione. Infatti, solo la conoscenza degli impianti in corso di progettazione e realizzazione consente di appurare se un determinato progetto può ancora accedere al beneficio di una rimunerazione entro le coordinate tecnologiche e i tetti di costo previsti dalla legge. Senza questa conoscenza, soprattutto gli investimenti in impianti con lunghi tempi di realizzazione non disporrebbero di sufficienti garanzie e ciò si rivelerebbe un fattore avverso fatale soprattutto perché sono proprio le tecnologie convenienti a necessitare di lunghi tempi di progettazione e realizzazione. Senza questi impianti, tuttavia, gli obiettivi perseguiti dalla legge sarebbero ben difficilmente raggiungibili.
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