Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/39: Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico e modifica dell'ordinanza sull'energia · 26 pagine
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Ad 6.1: Nuovi impianti
Per quanto attiene alle esigenze minime per la produzione supplementare è fatta distinzione tra a. processi di evaporazione e b. altri impianti ad abbinamento forza-calore. Si è anche voluto tener conto del fatto che per i processi di evaporazione il coefficiente elettrico può essere variabile. Pertanto la normativa prevede un coefficiente di sfruttamento termico costante e un incremento del 25 per cento del coefficiente di sfruttamento elettrico. Per gli altri impianti ad abbinamento forza-calore è invece richiesto un aumento minimo del 30 per cento della produzione di elettricità. In quest’ambito devono essere peraltro rispettate anche le esigenze minime relative allo sfruttamento esterno del calore.
Ad 6.2: Esigenze minime generali
Per principio, gli impianti devono soddisfare tutte le vigenti prescrizioni di legge. Diversamente che per altre categorie di impianti a biomassa, in questo caso viene definita la biomassa ammessa e non ammessa. Ai sensi della lettera b, sono esclusi i combustibili fossili nonché i relativi prodotti secondari e sottoprodotti. Pertanto, al beneficio della rimunerazione per immissione di energia non possono accedere nemmeno gli impianti ibridi, ad esempio le centrali temiche alimentate con vettori energetici fossili a combustione di biomassa. Lo stesso vale per impianti con combustione iniziale e di alimentazione che a tale scopo non utilizzano esclusivamente biomassa.
I prodotti intermedi, ovvero i vettori di energia secondaria ricavati dalla biomassa, devono presentare, analogamente a quanto previsto dall'articolo 35 capoverso 2 dell'ordinanza sull'imposizione degli oli minerali (RS 641.611), solo una quota molto esigua di vettori energetici estratti da fonti non rinnovabili e solo a condizione che essi siano indispensabili per la loro fabbricazione.
Ad 6.3: Esigenze energetiche minime
I requisiti minimi devono sempre essere soddifatti. In caso di divergenze per difetto superiori al 20 per cento, il diritto alla rimunerazione a copertura dei costi decade con effetto immediato. Per divergenze inferiori al 20 per cento, il diritto alla rimunerazione a copertura dei costi viene accordato ancora per l'anno successivo, trascorso il quale, tuttavia, il diritto si estingue in caso di mancato adeguamento ai requisiti minimi. La conformità con le esigenze minime viene verificata alla fine dell'anno civile.
Nella normativa è fatta distinzione tra due tipi di impianti ad abbinamento forza-calore: quelli a processo di evaporazione e gli altri. Poiché nel caso dei processi di evaporazione il coefficiente elettrico (rapporto tra produzione di elettricità e produzione di calore) può variare a seconda dello scorporo di calore, per questa tipologia di impianti vengono fissate esigenze minime in termini di coefficiente di sfruttamento annuo. Per tutti gli altri impianti ad abbinamento forza-calore valgono le esigenze minime previste per l'indice di efficienza elettrica e per la quota di calore utilizzata esternamente all'impianto. L'impiego parsimonioso e razionale dell'energia menzionato dall'articolo 3 capoverso 2 LEne sottintende che non sono ammessi impieghi "fittizi" di calore.
Per gli altri impianti ad abbinamento forza-calore è fatta distinzione tra impianti che riciclano in prevalenza rifiuti, sostanze residue, concime aziendale e resti del raccolto di origine biogena, e quelli alimentati principalmente con piante energetiche. Per questi ultimi, nell'ottica di una gestione economica delle risorse, sono previste esigenze riguardo alla quota di calore utilizzato esternamente.
Ad 6.4: Esigenze ecologiche minime
In una prima fase la normativa prevede l’autodisciplina dei produttori e rispettivamente controlli specifici settoriali della qualità. Se dovessero verificarsi sviluppi avversi al principio della sostenibilità, l'UFE emanerà nel quadro di una direttiva – analogamente a quanto avvenuto per la normativa
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