Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/39: Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico e modifica dell'ordinanza sull'energia · 26 pagine

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dei consumi. Mediante una convenzione sugli obiettivi essi possono svincolarsi da ulteriori oneri. D'altro canto, le aziende ai sensi dell'articolo 17 LEne e rispettivamente degli articoli 3 e 4 della legge sul CO2 hanno la facoltà di sottoscrivere volontariamente convenzioni sugli obiettivi con la Confederazione o con l’agenzia da essa incaricata nonché di impegnarsi a limitare le emissioni di CO2 ai sensi dell'articolo 9 della legge sul CO2.

Il capoverso 3 è consacrato alle esigenze relative all'allestimento delle convenzioni sugli obiettivi, che sono definiti nella direttiva menzionata e, a titolo integrativo, in una direttiva d’attuazione dell'UFAM e dell'UFE. Se queste condizioni vengono rispettate, l'Ufficio federale realizza gli audit con l'obiettivo di accertare che le convenzioni sugli obiettivi possano essere riconosciute da tutti i Cantoni interessati (cosiddette convenzioni universali sugli obiettivi).

Capoverso 4: il risanamento totale del sistema di riscaldamento e dell'impianto per l'acqua calda rappresenta un'opera di rinnovo essenziale della sostanza dell’edificio, che si rende necessario circa ogni 50 anni. Nel quadro di questo rinnovo generale dell'impiantistica, il CISR può essere realizzato a parità di oneri rispetto ai nuovi edifici, poiché l'installazione degli apparecchi può essere sempre combinata con altri interventi decisamente più invasivi nelle abitazioni. Per non ostacolare i risanamenti energetici di singoli edifici in una rete di teleriscaldamento, ai proprietari interessati deve essere data la possibilità di richiedere conteggi basati su misurazioni di gruppo per singolo edificio. Qualora anche dopo un risanamento energetico i costi di riscaldamento fossero ripartiti con la medesima chiave fissa di prima (ad esempio in base alla superficie riscaldata), i proprietari interessati dovrebbero da un lato sostenere i costi delle opere, ma dall'altro condividere i benefici, sotto forma di minori costi di consumo dell'energia, con tutti gli altri utenti allacciati alla rete di riscaldamento.

Capitolo 4: Promozione e garanzie contro i rischi

Sezione 3a: Garanzie contro i rischi

Art. 17a - c

Conformemente all'articolo 15a LEne, i gestori di rete possono prestare fideiussioni a garanzia dei rischi di impianti per lo sfruttamento della geotermia; ciò vale segnatamente per impianti che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 capoversi 3 e 4 LEne e alla produzione supplementare di elettricità a partire da energie rinnovabili.

Tale fideiussione serve a garantire la realizzazione dell'impianto. Gli impianti geotermici per i quali si impone una copertura dei rischi devono soddisfare esigenze minime riguardo al coefficiente di sfruttamento globale. I dettagli in merito nonché riguardo ai costi coperti dalla fideiussione contro i rischi e alla procedura relativa alla concessione di una fideiussione sono disciplinati nell'appendice 1.6.

Le esigenze minime di utilizzazione globale dell'energia previste per gli impianti geotermici per i quali si intende ottenere la rimunerazione dell'immissione di energia a copertura dei costi sono disciplinate nell'appendice 1.4.

Abrogazione dell'articolo 26 capoverso 1

Il nuovo articolo 20 capoverso 3 LEne rende superflua questa disposizione.

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