Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/39: Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico e modifica dell'ordinanza sull'energia · 26 pagine
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Art. 2d Centrali a gas
Questa disposizione si fonda sulla parte finale dell'articolo 7 capoverso 1 LEne.
Capitolo 2a: Condizioni di raccordo per l’elettricità prodotta a partire da energie rinnovabili ai sensi dell'articolo 7a della legge
Sezione 1: Disposizioni generali, nuovi impianti
Art. 3 Disposizioni generali
Nel limite del possibile, in questo articolo si rimanda alle vigenti disposizioni di attuazione per l'articolo 7 LEne.
Art. 3a Nuovi impianti
Ai sensi dell'articolo 7a capoverso 1, per gli impianti costruiti dopo il 1° gennaio 2006 è applicabile il principio della rimunerazione basata sul prezzo di costo. Al fine di rendere conveniente anche il rinnovo o l'ampliamento di impianti già messi in esercizio precedentemente, o allo scopo di impedire la loro disattivazione, tale rimunerazione è prevista anche per questi impianti purché i lavori di rinnovo o di ampliamento siano considerevoli. In questa cerchia possono rientrare solo gli impianti per i quali nel 2006 sono stati effettuati ingenti investimenti oppure sono documentabili notevoli incrementi della produzione. Per impedire che impianti già in esercizio possano beneficiare della rimunerazione basata sul prezzo di costo con un semplice investimento fittizio ed eventualmente senza alcun aumento della produzione, nella lettera a l'investimento minimo previsto è fissato al 50 per cento del capitale necessario per la realizzazione di un nuovo impianto di uguale potenza. Inoltre vengono fissate esigenze minime riguardo alla durata di vita dell'impianto esistente. Sono computabili tutti gli investimenti assolutamente necessari per l'operatività dell'impianto effettuati nei cinque anni precedenti la messa in esercizio dell'ultimo ampliamento o rinnovo. Anche gli impianti ai sensi della lettera b, in grado di conseguire un incremento di produzione con minori investimenti, contribuiscono all'obiettivo globale (5’400 GWh/a supplementari) e meritano pertanto di essere promossi e devono poter beneficiare della rimunerazione basata sui costi. Le produzioni supplementari minime annuali sono fissate per le specifiche tecnologie nelle appendici dell'OEn. In tal modo si è inteso tener conto delle differenti condizioni quadro.
Sezione 2: Rimunerazione, plusvalore ecologico, progressioni, procedura
Art. 3b Prezzo di costo degli impianti di riferimento
Capoverso 1: per ottenere un quadro il più possibile rispondente alla realtà, gli impianti di riferimento devono essere suddivisi e differenziati per tecnologia, settore d'impiego e classe di prestazione. In tal modo si intende tra l’altro impedire che una distinzione troppo grossolana degli impianti di riferimento conduca all’abbandono di progetti di realizzazione o alla disattivazione di taluni impianti mentre altri realizzano utili esagerati. Le rimunerazioni si fondano sul prezzo di costo di tali impianti di riferimento.
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