Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/47: Modifica dell'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA) · 18 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 17Fedlex · Rapporto esplicativo
Referenz/Aktenzeichen: G445-0154
4 Relazione con il diritto europeo
Nell’UE, per determinati progetti pubblici e privati, si applica la Direttiva del Consiglio, del 27 giugno 1985, sull’esame dell’impatto sull’ambiente (85/337/CEE)26. Per la Svizzera, è determinante, oltre alle prescrizioni della LPAmb e della OEIA, la Convenzione del 25 febbraio 1991 sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Convenzione di Espoo, RS 0.814.06).
La legislazione svizzera, malgrado le presenti modifiche, coincide nella stessa misura di prima con quella europea in tale ambito. Le differenze seguenti non sono state eliminate:
Secondo il diritto svizzero, il Consiglio federale designa in maniera definitiva gli impianti sottoposti all’obbligo dell’EIA. L’allegato I della Direttiva 85/337 contiene un elenco degli impianti, in parte con valori soglia, che devono essere sottoposti in ogni caso all’EIA. Questi valori soglia sono, di regola, più elevati che non quelli dell’OEIA. L’allegato II della Direttiva 85/337 contiene per contro un elenco degli impianti senza valori soglia, a proposito dei quali gli Stati membri possono emanare altri valori soglia, ed esaminare in seguito, nel caso particolare, se l’impianto deve essere sottoposto all’EIA (cosiddetto screening). Ciò significa che, per queste categorie di impianti, il richiedente non sa, in tali circostanze, se il suo impianto, nell’ambito della pianificazione, deve essere sottoposto all’obbligo dell’EIA. In Svizzera, non sono previste decisioni siffatte per i casi particolari. L’obbligo dell’EIA deve essere applicato in modo uniforme e inequivocabile a livello nazionale al fine di garantire la certezza del diritto e, in ultima analisi, anche gli interessi del richiedente. Si presume peraltro che, all’atto pratico, anche nell’UE si ricorra all’obbligo dell’EIA nella misura in cui si ricorre in Svizzera.
Secondo il diritto dell’UE, il responsabile del progetto deve mostrare le possibilità di soluzione da lui esaminate in altro modo, indicando i motivi essenziali della sua scelta. Le disposizioni rivedute della LPAmb e anche dell’OEIA non lo richiedono. In Svizzera, la discussione sulle varianti avviene nel quadro nella pianificazione territoriale.
5 Ripercussioni su Confederazione, Cantoni ed economia
Le ripercussioni finanziarie e per il personale di Confederazione e Cantoni delle modifiche proposte sono, nel complesso, minime; la loro attuazione è possibile anche nel quadro dei fondi stanziati. Per alcuni tipi d’impianto – e grazie alla possibilità di concludere la rendicontazione con la sola indagine preliminare – l’economia fruisce di alcune facilitazioni.
26 Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell' impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175 del 5.7.1985, pagg. 40–48), modificata dalla Direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 73 del 14.3.1997, pagg. 5–15) 17/18 012/2006-02932/18/01/467/02/09/G445-0154