Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/47: Modifica dell'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA) · 18 pagine
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Referenz/Aktenzeichen: G445-0154
alla prestazione di tre grandi turbine eoliche. Poiché gli impianti eolici devono essere ubicati in località esposte al vento, il loro carico sul paesaggio è quasi sempre rilevante. Detti impianti costituiscono inoltre trappole potenziali per gli uccelli. Notevoli sono pure le immissioni foniche dei rotori.
22 Trasporto e deposito d’energia
I tipi d’impianto n. 22.1 (Condotta ai sensi dell’articolo 1 della legge del 4 ott. 196319 sugli impianti di trasporto in condotta, per la quale è necessaria un’approvazione dei piani ), n. 22.2 (Linea aerea ad alta tensione o cavo interrato ad alta tensione, dimensionati per tensioni pari a 220 kV e più) e n. 22.3 (Serbatoi per il deposito di gas, combustibili o carburanti, con una capacità superiore a 50 000 m3 di gas o 5000 m3 di liquido in condizioni normali) restano invariati.
I depositi di carbone con una capacità superiore a 50 000 m3 (tipo d’impianto n. 22.4) non esistono più in Svizzera. Questo tipo d’impianto è soppresso.
3 Costruzioni idrauliche
Nel caso del tipo d’impianto n. 30.1 (Opere per regolare il livello o il deflusso delle acque di laghi naturali), il valore soglia è aumentato da 0,5 km² di superficie media a 3 km², in quanto è poco
probabile (e infatti negli ultimi decenni questa fattispecie non si è mai verificata) che siano stati regolati laghi naturali con una superficie media inferiore a 3 km2. Con l’aumento della soglia – rispetto ad oggi – solo il lago di Oeschinen, con una superficie di 1,1 km², sarebbe esonerato dall’obbligo dell’EIA nel caso di un’eventuale regolazione.
Per il tipo d’impianto n. 30.2 (Opere d’ingegneria idraulica come: sbarramenti con dighe, arginamenti, correzioni, opere per il contenimento delle piene e di materiale alluvionale) il valore soglia è stato abbassato dagli attuali 15 milioni a 10 milioni di franchi, dato che già impianti sostanzialmente più piccoli possono provocare un carico ambientale notevole e richiedere l’adozione di provvedimenti adeguati all’ubicazione specifica. Per questo motivo – e fondandosi sulle esperienze con progetti concreti – i servizi cantonali EIA hanno addirittura richiesto un abbassamento del valore soglia a 5 milioni. Il Dipartimento approva le valutazioni dei Cantoni e propone una riduzione della soglia a 10 milioni di franchi.
Le soglie dei tipi d’impianto n. 30.3 (Riporto di più di 10 000 m3 di materiali in un lago) e n. 30.4 (Estrazione di più di 50 000 m3 all’anno di ghiaia, sabbia e altri materiali da corsi d’acqua (esclusa l’estrazione annuale effettuata per motivi di sicurezza (piene)) restano invariati.
4 Smaltimento di rifiuti
I tipi d’impianto n. 40.1 (Depositi di scorie radioattive in strati geologici profondi ), n. 40.2 (Impianti nucleari per l’immagazzinamento intermedio di elementi di combustibile esausti e per il
condizionamento o l’immagazzinamento intermedio di scorie radioattive), n. 40.4 (Discarica per materiali inerti, con un volume di più di 500 000 m3), n. 40.5 (Discarica reattore), n. 40.6 (Discarica per sostanze residue) e n. 40.9 (Impianto di depurazione delle acque di rifiuto con una capacità superiore a 20 000 equivalenti-abitanti) restano invariati.
Il tipo d’impianto n. 40.3 (Impianto «Shredder» per demolizione di autoveicoli) viene soppresso, in quanto è inserito tra gli impianti del tipo (rivisto) n. 40.7 (lettera a).
19 RS 746.1 11/18 012/2006-02932/18/01/467/02/09/G445-0154